Cassazione Civile, Sentenza n. 12284/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR di Palermo che aveva ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all'istanza del 22 maggio 2009 con cui l'IRCAC chiedeva il rimborso di un credito IRPEG risultante dal Mod. 760/87 per il 1986 (euro 2.127.743,04 a titolo di eccedenza d'imposta e euro 2.580.633,33 a titolo di interessi). Questione centrale: interpretazione dell'art. 2, comma 58, legge 350/2003 (se costituisca un mero "invito" all'Amministrazione di non far valere la prescrizione o un obbligo precettivo/divieto di eccepirla), nonché conseguenze temporali di tale regime (effetto retroattivo, decorrenza della prescrizione), onere della prova a carico del contribuente e spettanza degli interessi/maggior danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto. Ha affermato che l'art. 2, co. 58, l. 350/2003 pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di non far valere la prescrizione sui rimborsi di eccedenze IRPEF/IRPEG relative alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997; tale obbligo è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Tuttavia la Corte ha precisato che questo effetto di "inopponibilità" della prescrizione non è eterno: cessa dopo un decennio dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2004), quindi non può estendersi indefinitamente alla prescrizione maturata integralmente dopo tale termine. Nel merito fattuale la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento della CTR che l'IRCAC aveva fornito adeguata prova del credito, anche alla luce del riconoscimento dell'Ufficio distrettuale, e non ha accolto le censure dell'Agenzia relative alla mancata prova del maggior danno o alla violazione degli oneri probatori.
Norme richiamate
art. 2, comma 58, legge 24 dicembre 2003, n. 350
"Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti"
La Corte ha interpretato la norma come un obbligo rivolto all'Amministrazione di non eccepire la prescrizione (divieto di farla valere) per i rimborsi relativi alle dichiarazioni entro il 30/6/1997; tale obbligo è rilevabile d'ufficio dal giudice ma viene a cessare dopo 10 anni dall'entrata in vigore della legge (1/1/2004)
Norma generale sulla prescrizione; la Corte ha ricordato che il legislatore può indicare diritti non soggetti a prescrizione, ma ha escluso che la legge 350/2003 abbia voluto rendere il credito di rimborso indefinitamente imprescrittibile
Rinvio alla possibilità di rinunzia alla prescrizione; la Corte osserva che la norma del 2003 non si risolve in una semplice opzione amministrativa sostituibile con circolari, ma costituisce prescrizione di legge rivolta all'Amministrazione
Termine prescrizionale decennale; la Corte ha collegato la cessazione dell'effetto di inopponibilità al decorso di un nuovo termine decennale dalla entrata in vigore della legge
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina della decadenza dall'istanza di rimborso: richiamata nella ricostruzione storica e giurisprudenziale (Sez. Unite 2687/07) ma la Corte ha ribadito la specialità dell'art. 2 co. 58 per i casi fino al 30/6/1997
Regime legale degli interessi sui rimborsi tributari; la Corte segnala che, salvo prova e deduzione specifica di maggior danno, vanno ritenuti applicati gli interessi legali/speciali previsti e non automaticamente il maggior danno ex art. 1224 c.c.
Richiamato in relazione al regime del controllo formale delle dichiarazioni e alla decorrenza dei termini per la liquidazione, spiegando che non incide sulla disciplina dell'art. 2 co. 58
Ricordato come parte del contesto normativo che a partire dal 1997 modificò il regime dei rimborsi (compensazione), giustificando la finalità della legge 350/2003 di definire pendenze pregresse
Corte costituzionale, ordinanza n. 112/2013
Ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 58 rispetto agli artt. 3, 97 e 113 Cost., ritenendo la norma non manifestamente irragionevole e giustificata dalla finalità di riequilibrare situazioni pregresse derivanti dal condono e dai ritardi nei rimborsi
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 2687/2007
Ha affermato nella fattispecie che l'esposizione del credito in dichiarazione equivale ad istanza di rimborso e ha considerato l'art. 2 co. 58 come un "invito" dell'amministrazione a non fare valere la prescrizione; la Corte di legittimità ha però ritenuto quella affermazione non decisiva per tutti i casi e meritevole di revisione nella fattispecie concreta
Massime di principio
- L'art. 2, comma 58, l. 350/2003 va interpretato come obbligo per l'Amministrazione di non eccepire la prescrizione sui rimborsi delle eccedenze IRPEF/IRPEG relative alle dichiarazioni presentate entro il 30/6/1997; tale obbligo può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
- L'effetto pratico di inopponibilità della prescrizione non rende il credito indefinitamente imprescrittibile: la Corte ha stabilito che questo regime cessa dopo 10 anni dall'entrata in vigore della norma (1/1/2004), per evitare un'alterazione permanente del regime prescrizionale generale.
- Se il contribuente ha presentato istanza o ha esposto il credito in dichiarazione prima della cessazione del regime di inopponibilità (ossia entro il decennio dalla entrata in vigore della legge), l'Amministrazione non può validamente eccepire la prescrizione per quei rimborsi.
- In giudizio il contribuente conserva l'onere della prova del credito di rimborso; la produzione della dichiarazione e la mancata contestazione dell'Amministrazione (o il suo precedente riconoscimento amministrativo) rafforzano la prova dichiarativa e possono essere ritenuti sufficienti dal giudice di merito.
- Le censure in cassazione non possono rimettere in discussione il libero apprezzamento del giudice del merito sui fatti e sulle prove; i motivi che non indicano concretamente errori di diritto o violazioni formali sono inammissibili.
- Gli interessi sui rimborsi tributari seguono il regime legale/speciale (art.44 d.P.R.602/73); il riconoscimento di un maggior danno ex art.1224 c.c. richiede una specifica allegazione e prova del maggior rendimento, quindi non va ritenuto automaticamente spettante.
- In situazioni simili, verificare sempre le date: data di presentazione della dichiarazione, data di eventuali istanze di rimborso passate, data di entrata in vigore della norma (1/1/2004) e decorrenza del decennio per valutare se l'inopponibilità della prescrizione operi ancora.
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