Cassazione Civile, Sentenza n. 12343/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava un avviso d'accertamento per l'anno 2008 con cui l'Amministrazione contestava a Paolo Dazzi l'omessa dichiarazione del reddito derivante dalla chiusura del fallimento della "Ditta Pietro Dazzi fu Enrico" (reddito determinato in € 8.701.057,00 dopo rettifica del curatore). La controversia verteva, tra l'altro, sulla legittimità dell'annullamento in autotutela e del successivo rinnovo dell'accertamento da parte dell'Ufficio, sulla corretta valutazione delle osservazioni prodotte dal contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, e soprattutto sull'individuazione del periodo d'imposta (il cosiddetto "maxi-periodo fallimentare") al quale imputare il reddito: l'Amministrazione individuava la data di chiusura in corrispondenza del deposito della sentenza della Corte d'Appello, mentre il ricorrente sosteneva che la chiusura fosse avvenuta il 19/10/2011 (deposito sentenza Cassazione n. 21656/2011). Il contribuente denunciava anche carenze motivazionali della decisione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi (tra cui la censura sull'autotutela sostitutiva e l'obbligo di esporre dettagliatamente nell'atto l'esame delle osservazioni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000) e ha accolto il quinto motivo relativo all'errata qualificazione come "novità" della questione sull'individuazione del periodo d'imposta. Per la Suprema Corte la CTR aveva errato nel non esaminare il punto decisivo circa la data di chiusura del maxi-periodo fallimentare, posto che la questione era stata adeguatamente sollevata negli atti del giudizio. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento è stato rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame della controversia, con particolare valutazione della corretta determinazione del periodo d'imposta; gli altri motivi sono stati assorbiti o dichiarati infondati. Il ricorso principale del contribuente è quindi in buona parte accolto con rinvio.
Norme richiamate
DPR 633/1972
Richiamato in relazione ai profili formali dell'atto impositivo; la Corte non rileva un vizio tale da inficiare la validità dell'accertamento ove l'Ufficio abbia valutato le osservazioni, anche senza riprodurle integralmente nell'atto
DPR 600/1973
Analogamente utilizzato in tema di imposte sui redditi per i requisiti dell'atto d'accertamento; la valutazione delle osservazioni non richiede necessariamente la loro riproduzione testuale nell'atto
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Riferimento ai principi di buona amministrazione e motivazione degli atti; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
Legge 27 dicembre 1994, n. 656 (d.l. 564/1994, art. 2-quater)
Conferma il potere dell'Amministrazione di annullare ed eventualmente rinnovare l'accertamento in autotutela, purché rispettati i termini decadenziali e non violato il giudicato
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
L'Amministrazione è obbligata a valutare le osservazioni del contribuente presentate ai sensi dell'art. 12, comma 7; tuttavia la giurisprudenza (richiamata dalla Corte) ritiene che non vi sia obbligo di riportare nel dettaglio nell'atto la valutazione di tali osservazioni salvo che la mancanza integri una nullità rilevante
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai poteri del giudice tributario e ai limiti dell'istruttoria: la Corte ha valutato la correttezza della qualificazione come nuova eccezione da parte della CTR
Codice di procedura civile
artt. 99 e 112 c.p.c.; art. 360, primo comma, nn. 3,4,5
Norme processuali richiamate per i rilievi di motivazione, omissione di esame e violazione di diritto: la Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità e la nozione di vizio motivazionale rilevante
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela di un avviso d'accertamento non impedisce all'Amministrazione di esercitare nuovamente il potere impositivo mediante un nuovo accertamento, purché ciò avvenga nel rispetto dei termini decadenziali e senza violare il giudicato formato sull'atto precedente
- La P.A. ha l'obbligo di valutare le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, ma non è sempre obbligata a riportare dettagliatamente nell'atto impositivo il contenuto integrale della valutazione; la mancata esplicitazione rileva come nullità solo se integra una lesione delle garanzie costituzionali o un'assenza totale di motivazione
- Se nel corso del giudizio di merito il contribuente ha chiaramente prospettato un fatto o una questione decisiva (es. la data di chiusura del maxiperiodo fallimentare), il giudice non può dichiarare la questione nuova e omettere il suo esame: l'omissione può giustificare la cassazione e il rinvio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale': sono cassabili le sentenze prive di motivazione, apparenti, contraddittorie o incomprensibili, mentre le valutazioni di merito non sono sindacabili se non rientrano in tali estremi
- Nelle controversie tributarie che coinvolgono procedimenti concorsuali, l'individuazione del periodo d'imposta (maxi-periodo fallimentare) è un elemento fattuale/giuridico decisivo che deve essere adeguatamente affrontato e motivato dal giudice di merito
- Per difendere efficacemente una questione processuale o sostanziale, il contribuente deve farla risultare chiaramente negli atti (ricorso, memorie, PVC): se la questione è presente negli atti, il giudice di merito è tenuto a conoscerla ed a decidere su di essa
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