Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12318/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva confermato la legittimità di un verbale di accertamento per eccesso di velocità (art. 142, comma 8, C.d.S.) rilevato il 5 ottobre 2009 mediante autovelox mod. 104/C2. La ricorrente deduceva che l'apparecchio non era stato sottoposto a verifiche periodiche e tarature con cadenza almeno annuale (l'ultima attestata risultava del 14 marzo 2007, oltre due anni prima dell'accertamento), così integrando la nullità dell'accertamento in base alla giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n. 113/2015) e alla disciplina attuativa (art. 2 D.M. n. 282/2017).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo: alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 e dell'art. 2 del D.M. n. 282/2017 (che impone verifiche periodiche e tarature con cadenza almeno annuale anche retroattivamente), l'accertamento effettuato con autovelox la cui ultima verifica documentata risaliva a oltre due anni prima dell'ispezione è illegittimo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato il verbale di accertamento. Per le spese: compensate tra le parti quelle del primo grado; il Comune di Ispica è condannato alle spese dell'appello (euro 630,00 oltre accessori) e della cassazione (euro 700,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, IVA e CPA), con distrazione in favore del difensore della ricorrente. Le spese del primo grado sono compensate per le ragioni indicate.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 142, comma 8

    Norma che punisce l'eccesso di velocità; qui rilevante perché il verbale contestava la violazione prevista da tale articolo.

  • Codice della Strada, art. 45, comma 6

    Prima della declaratoria di incostituzionalità la norma non prevedeva espressamente verifiche periodiche e tarature; la Corte costituzionale n. 113/2015 ne ha invece richiamato la necessità di tale requisito per la validità degli accertamenti tramite apparecchiature.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 113/2015

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte che non imponeva verifiche periodiche di funzionalità e taratura per le apparecchiature di rilevazione della velocità, con effetto di rendere necessari controlli periodici per la validità degli accertamenti.

  • D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, art. 2

    «Tutti i decreti di approvazione del prototipo, ove non già previsto, devono intendersi modificati con l'aggiunta del seguente periodo: "Il presente dispositivo/sistema, per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale"'»

    Disposizione attuativa con natura prescrittiva che impone la cadenza almeno annuale delle verifiche e tarature degli strumenti e che va intesa applicabile anche retroattivamente ai decreti di approvazione privi di tale previsione.

  • Decreto Ministero Infrastrutture, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005, art. 4

    Già prevedeva la necessità di sottoporre gli autovelox del modello in questione a verifiche periodiche di taratura con intervallo non superiore a un anno, a ulteriore motivo della necessità della cadenza annuale.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma che consente il motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; la ricorrente ha invocato tale motivo per denunciare errata applicazione delle norme processuali e di diritto sostanziale in relazione alle verifiche degli strumenti di rilevazione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 116 e art. 132, comma 2, n. 4

    Riferimenti processuali utilizzati nella censura relativi alla valutazione delle prove e all'istruttoria; la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di tali disposizioni in connessione con l'art. 45 C.d.S. e le disposizioni attuative.

Massime di principio

  • Gli accertamenti stradali basati su apparecchiature (es. autovelox) sono illegittimi se non risulta documentata una verifica di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale: la mancata prova di una verifica entro l'anno rende annullabile il verbale.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 e il D.M. n. 282/2017 impongono l'obbligo di verifiche periodiche; le disposizioni attuative possono produrre effetti retroattivi, incidendo sulla validità di accertamenti antecedenti.
  • Spetta all'amministrazione che agisce (Comune/polizia giudiziaria) fornire la documentazione che attesti le verifiche e le tarature periodiche dell'apparecchiatura: l'assenza di tale prova favorisce l'annullamento dell'accertamento.
  • Se la questione tecnica della taratura è nuova o controvertibile al momento del giudizio di primo grado, il giudice può compensare le spese del primo grado ma gravare le spese dei gradi successivi alla parte soccombente che non abbia dimostrato la regolarità degli strumenti.
  • Quando la Cassazione accoglie il ricorso per violazioni connesse a requisiti tecnici degli strumenti, può decidere la causa nel merito e annullare il verbale senza rinvio, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Per i difensori: è utile produrre sempre in giudizio la documentazione aggiornata di taratura e verifiche annuali degli strumenti impiegati per l'accertamento, per evitare l'annullamento dei verbali per carenza probatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.