Cassazione Civile, Sentenza n. 12352/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduceva la nullità della sentenza della Corte d'Appello per manifesta contraddittorietà e perplessità della motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: la decisione non chiariva quale componente fosse effettivamente viziata (se venduta da OMT o da Omniatrade), se il presunto vizio fosse stato originario o successivo, se la macchina avesse mai funzionato e se la componente compressore/essiccatore fosse essenziale per il funzionamento del generatore di azoto. Tali incongruenze rendevano incomprensibile il percorso logico-giuridico che ha portato alla conferma del decreto ingiuntivo e alla condanna al pagamento di € 9.700 in favore di OMT.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza impugnata è nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto la motivazione era perplessa, contraddittoria e incomprensibile. Perciò la sentenza della Corte d'Appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione. I restanti motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. Onorari e spese saranno decise dalla Corte d'Appello in sede di rinvio.
Norme richiamate
La sentenza deve avere una motivazione non contraddittoria; la mancanza di chiarezza o contraddittorietà insanabile nelle ragioni della decisione integra causa di nullità.
richiamato in motivazione
disciplina la competenza territoriale per le domande accessorie al giudice della causa principale; la Corte territoriale ha ritenuto competente il Tribunale di Firenze ai sensi di tale norma.
richiamato tra i motivi di ricorso (connesso alla valutazione della prova e al potere istruttorio del giudice), ma assorbito dall'accoglimento per vizi di motivazione.
riguarda le prove per presunzioni e l'onere della prova; citato tra i motivi impugnatori senza soluzione autonoma rispetto alla nullità di motivazione.
norme sul procedimento per decreto ingiuntivo; richiamato in rapporto all'opposizione al decreto ingiuntivo oggetto della causa.
richiamato tra i motivi (legato all'eventuale eccezione di inadempimento reciproco, se prospettata), ma non sviluppato in motivazione decisiva di Cassazione.
norma sull'onere della prova; la Corte ha valutato la mancata chiarezza probatoria riguardo a chi avesse venduto quale componente e alla rilevanza del vizio.
riguarda la responsabilità del venditore per evizione e vizi; richiamato tra i motivi impugnati, ma assorbito dalla decisione per nullità della motivazione.
norme sulla consulenza tecnica e sui presupposti della CTU; la Corte ha ritenuto che le consulenze fossero incomplete/contraddittorie e che la Corte d'Appello non abbia chiarito adeguatamente il loro credito probatorio.
potere del giudice di disporre mezzi istruttori d'ufficio; citato nei motivi in ordine a omessa istruttoria, ma assorbito dalla censura principale.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1370, 1371, 1453 c.c.
articoli relativi all'interpretazione del contratto, errori, dolo e risoluzione per inadempimento; richiamati nei motivi di diritto civile posti dalla ricorrente e assorbiti dall'accoglimento per vizio di motivazione.
Cass. sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014
principi giurisprudenziali richiamati circa la nullità per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ha applicato tali principi per dichiarare la nullità della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza deve essere coerente e non contenere affermazioni inconciliabili: contraddizioni insanabili sulla ricostruzione fattuale o sulla valorizzazione della prova (CTU, documenti, corrispondenza) possono determinare la nullità della decisione e la cassazione.
- Quando in una fornitura complessa sono coinvolti più fornitori per componenti differenti, è essenziale documentare con chiarezza la catena di fornitura (preventivi, fatture, ordini) e specificare quale componente sia indispensabile al funzionamento dell'impianto per attribuire la responsabilità dell'inadempimento.
- Le consulenze tecniche (CTU) devono essere complete e puntuali circa il funzionamento complessivo e la rilevanza delle singole parti; se la CTU è parziale o contraddittoria il giudice deve esplicitare come ne ha valutato il contenuto e perché ritiene prevalenti altri elementi di prova.
- L'onere della prova spetta a chi allega l'inadempimento o il vizio e va organizzato in modo tale da consentire al giudice una motivazione non ambigua (prove tecniche, interventi di assistenza, date di utilizzo, registri di manutenzione, corrispondenza tecnica).
- Se il giudice ritiene che il difetto riguardi esclusivamente una componente venduta da un diverso venditore, deve motivare in maniera chiara la disconnessione causale tra quella componente e l'adempimento del venditore principale; altrimenti la responsabilità contrattuale può rimanere irrisolta.
- In fase difensiva, per evitare la cassazione per vizio di motivazione, richiedere al giudice istruttore (in primo e secondo grado) chiarimenti istruttori e l'ampliamento delle consulenze tecniche su punti decisivi quali la data di installazione, l'operatività effettiva dell'impianto e le cause dei malfunzionamenti.
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