Cassazione Civile, Ordinanza n. 17703/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un'avvocata aveva agito per il pagamento del compenso professionale maturato per aver assistito un cliente in un giudizio civile contro un terzo, conclusosi con condanna del terzo al risarcimento e alle spese. Nei gradi di merito il giudice di pace aveva liquidato il compenso ma lo aveva considerato compensato con un controcredito del cliente, ritenuto derivante dal danno subito per la prescrizione dei suoi diritti verso il terzo, non essendo stati compiuti atti interruttivi da parte del difensore. In appello l'avvocata aveva contestato, tra l'altro, che fosse stata ritenuta responsabile della mancata tempestiva esecuzione della sentenza e soprattutto aveva dedotto che non vi fosse prova dell'esito favorevole dell'azione esecutiva ipoteticamente tempestiva, presupposto necessario del danno. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione assente o apparente, lamentando che il tribunale non avesse risposto alla censura sulla mancanza di prova del buon esito dell'azione esecutiva; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1176, 2236 e 2697 c.c., sostenendo che non poteva essere riconosciuto il danno nella misura dell'intero credito prescritto senza prova che, se tempestivamente attivata, l'esecuzione avrebbe avuto esito positivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva comunque una motivazione sul punto, avendo il tribunale affermato che l'omesso compimento dell'atto interruttivo era di per sé sufficiente a fondare il credito risarcitorio; ha poi respinto il secondo motivo, affermando che la decisione di merito aveva correttamente applicato i principi sulla diligenza professionale dell'avvocato e sulla responsabilità da inadempimento. La Corte ha ribadito che l'obbligo del professionista è, di regola, un'obbligazione di mezzi, da valutarsi secondo la diligenza qualificata ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., oltre che secondo buona fede e correttezza; il compimento di atti interruttivi della prescrizione rientra senz'altro in tale dovere. In presenza di un'omissione che, se evitata, avrebbe impedito la perdita del credito, il nesso causale con il danno è diretto e non richiede ulteriori accertamenti prognostici sull'esito dell'azione di recupero. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata adozione del rito speciale per i compensi professionali non è stata scrutinata perché questione mai sollevata nei gradi di merito.
n. 5, comma I; n. 3, comma I
Il primo motivo è stato qualificato come inammissibile anche perché la censura di motivazione apparente non era correttamente sussunta nel vizio denunciato; il secondo motivo è stato esaminato come violazione di legge.
La diligenza dell'avvocato va valutata secondo la diligenza qualificata propria della professione.
Nel giudizio di responsabilità del professionista rilevano i limiti della responsabilità connessi alla prestazione d'opera professionale; nel caso di specie l'omissione contestata non implicava speciale difficoltà tecnica.
La Corte ha escluso che fosse necessaria, ai fini della responsabilità, una prova prognostica dell'esito positivo dell'azione esecutiva, poiché l'omissione dell'atto interruttivo era già causalmente sufficiente a determinare la perdita del credito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nella responsabilità dell'avvocato per omissione di atti interruttivi della prescrizione, il comportamento omesso può integrare di per sé il nesso causale con la perdita del credito del cliente, senza necessità di provare in via prognostica che l'azione di recupero avrebbe sicuramente avuto esito favorevole.
- L'adempimento dell'incarico professionale deve essere valutato secondo la diligenza qualificata dell'art. 1176, comma 2, c.c. e, se del caso, nei limiti dell'art. 2236 c.c.; il professionista deve compiere tutti gli atti necessari o utili a salvaguardare l'interesse del cliente che non richiedano speciale capacità tecnica o sacrifici apprezzabili.
- In sede di legittimità, la doglianza di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata contenga comunque una ratio decidendi comprensibile sul punto censurato; non basta la mera insoddisfazione della parte rispetto all'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- Quando l'omissione del difensore è direttamente idonea a far perdere al cliente un diritto già esistente, il danno può essere ancorato alla perdita del credito senza richiedere un ulteriore giudizio controfattuale sull'utilità dell'azione esecutiva omessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17549/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17551/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17557/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17560/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17564/2023 del 20/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →