Cassazione Civile, Ordinanza n. 03852/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva promosso in origine una causa contro l'Agenzia delle Entrate deducendo di avere subito un demansionamento dopo la cessazione dell'incarico temporaneo di "capo team" e dopo il trasferimento presso gli uffici di Lecce e poi di Maglie, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Dopo una complessa sequenza processuale, culminata in un'ordinanza di cassazione che aveva respinto il suo ricorso e delimitato il giudizio di rinvio alla sola questione del lamentato demansionamento, egli ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza di cassazione n. 7209/2023. Con il primo motivo ha dedotto nullità della decisione perché nel collegio avrebbe partecipato un consigliere già componente del collegio che aveva deciso un precedente ricorso sulla stessa vicenda; con il secondo ha denunciato la nullità della pronuncia per avere la Corte riperimetrato d'ufficio l'oggetto del giudizio di rinvio senza contraddittorio; con il terzo ha prospettato errore di fatto e omessa pronuncia, sostenendo che la Corte avrebbe mal valutato il contenuto dei motivi del ricorso originario e non avrebbe considerato il trasferimento illegittimo e la revoca anticipata dell'incarico organizzativo, oltre al dedotto profilo causale del trasferimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che il ricorso revocatorio non può essere usato per modificare i contenuti dell'originario ricorso per cassazione: nella specie i motivi dedotti in revocazione non coincidevano con quelli originari e questo, da solo, rendeva l'impugnazione inammissibile. Ha inoltre ritenuto, solo per completezza, che tutti i singoli motivi fossero comunque inammissibili: il primo perché denunciava una presunta nullità e non un errore di fatto revocatorio, oltre al fatto che la partecipazione di un magistrato che abbia preso parte a un precedente giudizio non compromette, di per sé, imparzialità e terzietà; il secondo perché la delimitazione del perimetro del giudizio di rinvio attiene all'interpretazione del giudicato rescindente e quindi a un profilo di diritto, non deducibile come errore revocatorio; il terzo perché contestava la lettura e l'interpretazione dei motivi del ricorso originario, cioè un errore di giudizio e non un errore di fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per escluderne l'applicazione alla revoca di una posizione organizzativa temporanea, quando il dipendente resta nell'inquadramento di appartenenza
richiamato per affermare che la revoca dell'incarico temporaneo non integra demansionamento nel lavoro pubblico
richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio e al rispetto del decisum della Cassazione
indicato come base della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
interpretato in senso restrittivo: consente solo l'errore di fatto revocatorio, non censure di nullità, di diritto o di valutazione degli atti
art. 101, secondo comma, c.p.c.
la censura di violazione del contraddittorio è stata ritenuta estranea al paradigma dell'errore revocatorio
richiamato dal ricorrente per omessa pronuncia, ma la Corte ha rilevato che la doglianza investe in realtà la valutazione del contenuto dei motivi, non un errore di fatto
invocato dal ricorrente per la nullità del collegio, ma ritenuto non deducibile con revocazione
invocato dal ricorrente per la nullità della decisione, ma ritenuto non deducibile con revocazione
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell'integrazione del regime del contributo unificato
citato solo nella tassonomia, ma non emerge come oggetto centrale della decisione
nessuna ulteriore interpretazione ricavabile oltre al richiamo del ricorrente
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione è un rimedio straordinario a perimetro rigorosamente tassativo: non consente di introdurre censure diverse dall'errore di fatto revocatorio né di far valere nullità, errori di diritto o vizi di motivazione.
- Nel ricorso per revocazione non è consentito modificare i contenuti dell'originario ricorso per cassazione: la fase rescissoria deve riproporre gli stessi argomenti già dedotti, perché la trasformazione dell'oggetto dell'impugnazione determina inammissibilità.
- L'errore revocatorio è configurabile solo come errore percettivo su un fatto risultante dagli atti; non sussiste quando si contesta la lettura, l'interpretazione o la valutazione dei motivi del ricorso o della sentenza impugnata, trattandosi di errore di giudizio.
- La delimitazione del giudizio di rinvio operata dalla Corte di cassazione riguarda l'interpretazione del decisum rescindente e si colloca su un piano di diritto, non di errore di fatto revocatorio.
- Nel lavoro pubblico, il conferimento di una posizione organizzativa o di un incarico temporaneo non implica di per sé un nuovo inquadramento; alla scadenza o revoca dell'incarico il dipendente resta nella categoria di appartenenza e la cessazione dell'incarico non integra automaticamente demansionamento ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001.
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