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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03843/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

Un dipendente di azienda sanitaria locale aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica di Collaboratore professionale tecnico di cardiologia, categoria D, con condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive. La controversia nasceva da una determina dirigenziale che, ritenendo irregolari alcuni titoli dichiarati/prodotti nella procedura interna di selezione, aveva retrocesso il dipendente a Operatore tecnico specializzato, categoria C, negandogli funzioni prettamente sanitarie. In ricorso per cassazione l'azienda sanitaria deduceva, con un primo motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato una ulteriore falsa dichiarazione nel curriculum relativa a un pregresso rapporto di convenzione come tecnico di cardiologia, mentre la convenzione riguardava in realtà attività di manutenzione/registrazione di apparecchiature. Con un secondo motivo denunciava violazione di varie norme di settore e del CCNL comparto sanità, sostenendo che la partecipazione alla selezione interna presupponeva il possesso di un diploma abilitante specifico o di un titolo equivalente, e che il lavoratore non avesse mai avuto il diploma di abilitazione alla professione di tecnico di cardiologia; contestava inoltre la valutazione della Corte d'appello sul diploma conseguito mediante corso semestrale, ritenuto non idoneo ad abilitare alla professione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della notifica del ricorso, ritenendo valida la rinnovazione tempestiva della notificazione nonostante il primo tentativo fosse andato a vuoto per il decesso del domiciliatario, e ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non rispettoso dei requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e perché diretto in realtà a censurare una diversa deduzione difensiva. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'inquadramento deve conformarsi al CCNL applicabile e che il requisito del possesso del diploma di istruzione secondaria con esperienza quinquennale, invocato dalla Corte territoriale, doveva comunque essere verificato con la clausola di salvezza dei diplomi abilitativi previsti dalla legge. Poiché il giudice di merito aveva omesso tale verifica, riconoscendo un inquadramento diverso da quello consentito dal contratto collettivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è ammissibile solo se riferito a un fatto storico decisivo, esistente nel testo della sentenza o negli atti, specificamente indicato e discusso tra le parti; non può essere usato per introdurre una diversa censura difensiva.

  • art. 327 c.p.c.

    la Corte ha valutato la tempestività del ricorso rispetto al termine semestrale, escludendo la tardività della notificazione rinnovata.

  • art. 330, terzo comma, c.p.c.

    in caso di morte del domiciliatario e di elezione di domicilio presso professionista operante fuori circondario, la notificazione dell'impugnazione va eseguita alla parte personalmente; tuttavia il vizio della notificazione può essere sanato dal raggiungimento dello scopo.

  • art. 291 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanabile mediante rinnovazione del procedimento notificatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura sul mancato esame di una specifica deduzione avrebbe dovuto semmai essere prospettata come omessa pronuncia, non come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso.

  • d.P.R. n. 761/79

    richiamato dalla ricorrente tra le norme di settore sul profilo professionale e sull'inquadramento nel comparto sanitario.

  • d.P.R. n. 1475/70

    richiamato come disciplina originaria del profilo di tecnico di cardiologia, poi trasfusa nel nuovo profilo professionale.

  • D.M. 26 gennaio 1988, n. 30

    citato dalla ricorrente tra le fonti rilevanti per il profilo professionale sanitario.

  • L. n. 341/1990

    citata dalla ricorrente per contestare il possesso del titolo abilitativo necessario.

  • D.Lgs. n. 502/92

    citato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina del pubblico impiego sanitario.

  • D.M. 316/98, art. 6

    richiamato come fonte di istituzione/riconduzione del profilo professionale in questione.

  • CCNL Comparto sanità 1998-2000, art. 16

    richiamato dalla ricorrente e interpretato dalla Corte come fonte decisiva per i requisiti di accesso alla categoria D nel profilo considerato.

  • D.Lgs. n. 165/2001, artt. 35 e 52

    citati dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'accesso e dell'inquadramento nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • CCNL 7 aprile 1999

    la Corte lo considera applicabile al profilo professionale e, in base ad esso, verifica i requisiti di accesso alla categoria D.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'inquadramento del dipendente deve rispettare le previsioni del contratto collettivo applicabile; l'amministrazione non può attribuire qualifiche o trattamenti diversi, neppure di miglior favore, rispetto a quelli pattiziamente previsti.
  • Quando il CCNL subordina l'accesso a una categoria alla presenza di un diploma di istruzione secondaria con esperienza lavorativa, la clausola va letta integralmente e la verifica non può prescindere dalla salvezza dei diplomi abilitativi previsti dalla legge, ove esistenti per quel profilo professionale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è configurabile se si contesta soltanto la mancata considerazione di una diversa argomentazione difensiva.
  • La notificazione dell'impugnazione eseguita presso un domiciliatario deceduto non è necessariamente inesistente: può integrare una nullità sanabile, e la ripresa del procedimento notificatorio entro un termine ragionevole conserva gli effetti della prima attivazione ai fini della tempestività.
  • La censura che investe la mancata considerazione di una specifica deduzione processuale va incanalata, secondo il suo contenuto, nel vizio appropriato dell'omessa pronuncia e non forzata entro il paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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