Cassazione Civile, Ordinanza n. 03845/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società aveva intimato a una lavoratrice un licenziamento in forma orale. La Corte d'appello aveva dichiarato l'illegittimità della revoca del recesso, ritenendo che il licenziamento orale fosse inefficace e che, comunque, la revoca non fosse stata validamente comunicata alla dipendente, essendo stata inviata solo al suo difensore via PEC e prevedendo inoltre un reintegro con orario inferiore rispetto a quello già accertato in giudicato. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la falsa applicazione dell'art. 18, commi 1, 2 e 10, L. n. 300/1970 e sostenendo che la revoca prevista dal comma 10 si applicherebbe anche al licenziamento inefficace perché intimato oralmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza d'appello era sorretta da due rationes decidendi autonome: da un lato, l'affermazione che un licenziamento inefficace non sia revocabile; dall'altro, la mancanza di prova della effettiva comunicazione della revoca alla lavoratrice, essendo la PEC indirizzata soltanto al difensore. Poiché il ricorso censurava solo la prima ratio e non la seconda, la decisione impugnata sarebbe comunque rimasta ferma sull'altra motivazione non impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 18, commi 1, 2 e 10, L. 20 maggio 1970, n. 300
La ricorrente sosteneva una lettura estensiva della revoca del licenziamento, ma la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso è inammissibile; resta comunque fermo che la sentenza d'appello aveva escluso l'applicabilità della revoca al licenziamento orale inefficace e, in ogni caso, ne aveva negato l'efficacia per difetto di comunicazione alla lavoratrice.
art. 6, L. 15 luglio 1966, n. 604
La Corte d'appello aveva osservato che alla fattispecie del licenziamento orale non si applica il regime decadenziale previsto da questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e sufficienti da sole a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte: l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
- La deduzione di un errore di diritto su una sola delle basi della decisione non è idonea a ottenere la cassazione se permane un'altra motivazione autonoma e non contestata, sufficiente a reggere il dispositivo.
- In tema di licenziamento, la questione dell'eventuale revocabilità del recesso non rileva ai fini dell'ammissibilità del ricorso se la decisione di merito è comunque fondata anche sulla mancata prova della comunicazione effettiva della revoca al lavoratore.
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