Cassazione Civile, Ordinanza n. 03791/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali assumendo di avere subito, nell’ambiente di lavoro, comportamenti vessatori posti in essere da personale del Ministero presso cui aveva prestato servizio come assistente amministrativa. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda ritenendo non provati gli estremi del mobbing, cioè una serie di condotte persecutorie sistematiche e prolungate nel tempo e l’intento vessatorio unificante. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato la violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente limitato l’indagine alla sola ipotesi di mobbing senza verificare se, anche in difetto di tale figura, il datore di lavoro avesse violato l’obbligo di tutela della salute e della personalità morale del dipendente omettendo di prevenire o rimuovere un ambiente di lavoro stressogeno e conflittuale, fonte di danno alla salute. Il terzo motivo riguardava la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i profili di censura relativi all’omesso esame di fatti decisivi, ma ha accolto, per quanto di ragione, i primi due motivi nella parte in cui denunciavano la violazione degli artt. 2087 e 2697 c.c. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda non solo sotto il profilo del mobbing, ma anche sotto quello della più ampia responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., accertando se vi fosse un danno alla salute e il nesso causale con l’ambiente di lavoro e se il Ministero avesse provato di avere adottato tutte le misure necessarie a tutela dell’integrità fisica e morale della lavoratrice. Il terzo motivo è stato assorbito. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Non configura responsabilità oggettiva, ma impone al datore di lavoro l’onere di adottare tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per tutelare integrità fisica e personalità morale del lavoratore. Anche in assenza di mobbing, il giudice deve verificare se vi sia stata violazione di tale obbligo in presenza di un ambiente di lavoro stressogeno o conflittuale.
La ripartizione dell’onere probatorio impone al lavoratore di provare il danno e il nesso causale con l’ambiente di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni e sui medesimi fatti, il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile secondo il regime richiamato dalla Corte.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
La Corte richiama che non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la fattispecie viene qualificata come straining anziché mobbing, trattandosi di diverse qualificazioni medico-legali di comportamenti ostili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione dell’esito del giudizio la Corte esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di tutela della salute del lavoratore, il rigetto della domanda di mobbing non esaurisce il thema decidendum: il giudice deve comunque verificare se i fatti allegati integrino una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per omessa adozione delle misure necessarie a prevenire o rimuovere un ambiente di lavoro nocivo o stressogeno.
- L’art. 2087 c.c. non introduce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro: il lavoratore deve provare il danno e il nesso causale con l’ambiente lavorativo, mentre il datore deve provare di avere adottato tutte le misure richieste dalla tecnica, dall’esperienza e dalla particolarità del lavoro.
- La qualificazione dei fatti come mobbing o straining non è decisiva in sé: ciò che conta è l’accertamento dei comportamenti ostili e del loro eventuale impatto lesivo sulla salute del lavoratore, nell’ambito dell’obbligo di protezione datoriale.
- Quando la corte d’appello conferma la decisione di primo grado per le medesime ragioni e sui medesimi fatti, la censura di omesso esame di fatti decisivi è soggetta al regime restrittivo dell’impugnazione in cassazione richiamato dalla Corte.
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