Cassazione Civile, Ordinanza n. 03826/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente di un ente pubblico regionale aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali assumendo che l’amministrazione, avendolo nominato esperto qualificato di terzo grado con delibera che non prevedeva emolumenti ma solo un rimborso, avesse tenuto una condotta contraria a correttezza e buona fede. Secondo il ricorrente, l’incarico era diverso dalle mansioni originarie, autonomo e professionalmente connotato, e quindi doveva essere retribuito; egli sosteneva che, se fosse stato previsto un compenso, avrebbe svolto l’incarico fino alle dimissioni. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano: 1) violazione di varie norme processuali e sostanziali, sostenendo che non fosse applicabile l’art. 45 d.lgs. 165/2001 ma la disciplina dell’esperto qualificato e dei contratti d’opera/professionali, con conseguente diritto al compenso; 2) che l’incarico dovesse comunque essere conferito con apposito contratto che determinasse anche il corrispettivo; 3) che fosse irrilevante la successiva corresponsione di un compenso ad altro soggetto, perché ciò proverebbe l’illegittimità del comportamento iniziale dell’ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale si era fondata sulla mancanza, nella delibera di incarico, di una previsione di compenso e sulla riferibilità dell’incarico al rapporto di lavoro in essere. La Corte ha osservato che il ricorrente, sotto la veste di violazione di legge e di erronea valutazione delle prove, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile, perché non era allegato l’uso di prove non introdotte dalle parti o la violazione di regole legali di valutazione della prova. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti di merito
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o utilizzate fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove
art. 116 c.p.c.
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova legale il valore di prova libera o viceversa; non se si contesta il prudente apprezzamento del materiale probatorio
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dalla Corte d’appello come base della riserva di contrattazione collettiva del trattamento economico dei pubblici dipendenti
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 59 d.lgs. n. 230 del 1995
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 77 d.lgs. n. 230 del 1995
richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina dell’esperto qualificato e la necessità di retribuzione dell’incarico
art. 125 d.lgs. n. 163 del 2006
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 2222 c.c.
richiamato nel ricorso a sostegno della tesi del contratto d’opera professionale
art. 2225 c.c.
richiamato nel ricorso a sostegno della tesi del corrispettivo dell’opera professionale
art. 2229 c.c.
richiamato nel ricorso a sostegno della tesi della prestazione professionale regolata da incarico autonomo
art. 2230 c.c.
richiamato nel ricorso a sostegno della tesi del contratto d’opera intellettuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di vizi processuali, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova il regime di efficacia legale in modo erroneo; non quando si contesti il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento probatorio.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede la denuncia dell’utilizzo, da parte del giudice, di prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei limiti consentiti, non essendo sufficiente contestare il diverso peso attribuito agli elementi istruttori.
- Una censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non ne scalfisce il fondamento logico-giuridico, è inammissibile.
- In materia di trattamento economico del pubblico dipendente, la pretesa a voci retributive ulteriori deve trovare fondamento nella fonte normativa o collettiva pertinente; in mancanza di tale base, non è sufficiente il solo richiamo alla successiva corresponsione di un compenso ad altro soggetto.
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