Cassazione Civile, Ordinanza n. 03847/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sostenendo la nullità del termine apposto al contratto originariamente concluso e domandando la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria e delle retribuzioni maturate fino alla reintegrazione/ripristino. La corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo che, pur non essendo maturata la decadenza dall’impugnazione del contratto, il rapporto si fosse comunque estinto per mutuo consenso, valorizzando il lunghissimo tempo trascorso tra la scadenza del contratto e la proposizione della causa, senza ulteriori rapporti a termine nel frattempo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la sola inerzia non basta a integrare la risoluzione per mutuo consenso, occorrendo ulteriori circostanze univoche da cui desumere la volontà comune di porre fine al rapporto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che l’accertamento della sussistenza di una volontà concorde di scioglimento del rapporto, in materia di contratti a tempo determinato, è valutazione di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e non censurata nei limiti del vizio motivazionale. Nel caso concreto la corte di merito aveva valorizzato un intervallo di diciannove anni tra la cessazione del contratto e la sua contestazione, in assenza di altri rapporti a termine, ritenendo tale dato sintomatico della volontà di risolvere definitivamente il rapporto; tale apprezzamento è stato ritenuto non censurabile in questa sede. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione allo scioglimento del contratto per mutuo consenso, la cui accertamento è rimesso al giudice di merito
richiamato per contestare il ragionamento presuntivo sulla volontà di scioglimento del rapporto
richiamato per sostenere che la presunzione della risoluzione per mutuo consenso non può derivare dalla sola inerzia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato per affermare i limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti e sulla motivazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nei contratti a tempo determinato, la risoluzione per mutuo consenso può essere desunta dal comportamento complessivo delle parti, ma l’accertamento della concorde volontà di scioglimento è un apprezzamento di merito riservato al giudice del fatto.
- La sola inerzia del lavoratore, specie se protratta per un arco temporale molto lungo e accompagnata dall’assenza di ulteriori rapporti a termine, può costituire un elemento sintomatico idoneo a fondare la conclusione di avvenuto mutuo consenso, se adeguatamente motivata.
- In cassazione non è consentito rivalutare il merito della ricostruzione fattuale della volontà delle parti, salvo specifica censura nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei termini processualmente previsti.
- La contestazione della nullità del termine e la domanda di accertamento della stabilità del rapporto possono essere superate, sul piano pregiudiziale, dall’accertamento della cessazione del rapporto per mutuo consenso, quando il giudice di merito ne ricavi univocamente la volontà estintiva comune.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03791/2024 del 12/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03826/2024 del 12/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03842/2024 del 12/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03843/2024 del 12/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03845/2024 del 12/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03851/2024 del 12/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →