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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03847/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sostenendo la nullità del termine apposto al contratto originariamente concluso e domandando la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria e delle retribuzioni maturate fino alla reintegrazione/ripristino. La corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo che, pur non essendo maturata la decadenza dall’impugnazione del contratto, il rapporto si fosse comunque estinto per mutuo consenso, valorizzando il lunghissimo tempo trascorso tra la scadenza del contratto e la proposizione della causa, senza ulteriori rapporti a termine nel frattempo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la sola inerzia non basta a integrare la risoluzione per mutuo consenso, occorrendo ulteriori circostanze univoche da cui desumere la volontà comune di porre fine al rapporto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che l’accertamento della sussistenza di una volontà concorde di scioglimento del rapporto, in materia di contratti a tempo determinato, è valutazione di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e non censurata nei limiti del vizio motivazionale. Nel caso concreto la corte di merito aveva valorizzato un intervallo di diciannove anni tra la cessazione del contratto e la sua contestazione, in assenza di altri rapporti a termine, ritenendo tale dato sintomatico della volontà di risolvere definitivamente il rapporto; tale apprezzamento è stato ritenuto non censurabile in questa sede. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei contratti a tempo determinato, la risoluzione per mutuo consenso può essere desunta dal comportamento complessivo delle parti, ma l’accertamento della concorde volontà di scioglimento è un apprezzamento di merito riservato al giudice del fatto.
  • La sola inerzia del lavoratore, specie se protratta per un arco temporale molto lungo e accompagnata dall’assenza di ulteriori rapporti a termine, può costituire un elemento sintomatico idoneo a fondare la conclusione di avvenuto mutuo consenso, se adeguatamente motivata.
  • In cassazione non è consentito rivalutare il merito della ricostruzione fattuale della volontà delle parti, salvo specifica censura nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei termini processualmente previsti.
  • La contestazione della nullità del termine e la domanda di accertamento della stabilità del rapporto possono essere superate, sul piano pregiudiziale, dall’accertamento della cessazione del rapporto per mutuo consenso, quando il giudice di merito ne ricavi univocamente la volontà estintiva comune.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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