Cassazione Civile, Ordinanza n. 32225/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda relativo a un terreno e alle autorizzazioni per realizzare e gestire un impianto di distribuzione carburanti. La promissaria acquirente aveva versato una caparra confirmatoria di euro 100.000 e contestava l'inadempimento della promittente venditrice, sostenendo che non fossero state ottenute nei termini tutte le autorizzazioni e la documentazione necessaria, con conseguente inefficacia del preliminare o risoluzione per inadempimento e richiesta di restituzione della caparra. La promittente venditrice, al contrario, chiedeva il pagamento del saldo prezzo di euro 350.000 e l'esecuzione in forma specifica del preliminare. In cassazione la ricorrente deduceva: violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sul termine essenziale, sostenendo che la data del 31 dicembre 2013 fosse inderogabile e collegata a clausola risolutiva espressa; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non contestata la proroga del termine; nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; omessa pronuncia su specifici motivi di appello relativi al mancato rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, alla regolarità del permesso di costruire e alla sua scadenza; violazioni in tema di prove e produzione documentale tardiva in appello, assumendo che un documento sopravvenuto fosse indispensabile e che la Corte avesse erroneamente escluso rilievo a istanze istruttorie e documenti.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, prima della decisione, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha accettato la rinuncia. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto. Non sono state regolate le spese del giudizio di cassazione e non è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma sulla conclusione del contratto e sull'interpretazione della proroga del termine contrattuale, ma senza esame nel merito per intervenuta rinuncia
richiamato nel primo motivo per l'interpretazione del contratto
richiamato nel primo motivo per l'interpretazione secondo buona fede
richiamato nel primo motivo per i criteri interpretativi del contratto
richiamato nel primo motivo in relazione alla clausola risolutiva espressa
richiamato nel primo motivo in relazione al termine essenziale
richiamato nei motivi secondo, sesto, per censurare la valutazione delle contestazioni e delle prove documentali
richiamato nei motivi terzo, quarto e quinto per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia
richiamato nei motivi quarto e quinto per omessa pronuncia sui motivi di appello
richiamato nel sesto motivo in tema di riparto dell'onere della prova
richiamato nel sesto motivo in tema di valutazione delle prove
richiamato nel sesto motivo sulla produzione di nuovi documenti in appello
richiamato quale base della rinuncia al ricorso
richiamato quale base dell'accettazione della rinuncia e dell'estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a seguito di rinuncia
richiamato nel sesto motivo con riferimento alla scadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza decisione sui motivi di ricorso.
- La rinuncia al ricorso, se accettata, impedisce la regolazione delle spese del giudizio di cassazione e esclude anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
- I motivi di ricorso che investono interpretazione del contratto, validità della clausola sul termine essenziale, omessa pronuncia e gestione delle prove restano assorbiti se il ricorso viene estinto per rinuncia accettata.
- In presenza di una controversia su preliminare di cessione di ramo d'azienda, le censure in cassazione possono riguardare sia l'interpretazione delle pattuizioni sul termine e sulle autorizzazioni amministrative, sia il regime delle produzioni documentali in appello; tuttavia tali questioni non vengono esaminate se il giudizio si estingue per rinuncia.
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