Sentenza del 21/09/2016 n. 18490 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la legittimità dell'ingiunzione fiscale sostenendo, principalmente, che Esattorie S.p.A. non avesse dimostrato né il proprio titolo a riscuotere i tributi locali per conto del Comune, né la precedente titolarità della concessione in capo a S.R.T. S.p.A., dante causa nella cessione del ramo d'azienda. Contestava inoltre l'utilizzo dell'ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/1910 invece della cartella di pagamento prevista dal D.P.R. n. 602/1973 e deduceva la nullità dell'ingiunzione per la mancata preventiva formazione del ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché le contestazioni sulla presenza o valutazione dei documenti riguardavano, eventualmente, un errore di giudizio o di motivazione, non una violazione di legge deducibile nei termini prospettati. Una parte del terzo motivo è stata dichiarata inammissibile perché la ricorrente non aveva dimostrato di aver sollevato tempestivamente nei giudizi di merito la questione relativa alla concessione originaria in capo a S.R.T. S.p.A. Quanto alla validità dell'ingiunzione e alla necessità del ruolo, la Corte ha stabilito che l'ingiunzione fiscale conserva una funzione accertativa e costituisce titolo autonomamente impugnabile; l'esecuzione coattiva successiva deve avvenire secondo il D.P.R. n. 602/1973, previa iscrizione a ruolo, ma l'ingiunzione non deve essere preceduta dalla formazione del ruolo. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La parte che intende fondare una pretesa o un'eccezione su determinati fatti deve provarne i presupposti. Nel caso concreto, tuttavia, la censura relativa alla mancata produzione documentale è stata ritenuta inammissibile perché formulata come violazione di legge anziché nei limiti del vizio motivazionale.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove ritualmente acquisite e i fatti non specificamente contestati. La Corte ha ritenuto che la contestazione della ricorrente mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, commi 5 e 6
Disciplina l'affidamento e l'esercizio della riscossione dei tributi locali, anche tramite soggetti iscritti nell'albo previsto dalla normativa. La questione sulla legittimazione del concessionario non è stata esaminata nel merito per ragioni processuali.
D.L. n. 203/2005, art. 3, comma 24, convertito dalla L. n. 248/2005
È stato richiamato in relazione alla costituzione di Esattorie S.p.A. mediante cessione di ramo d'azienda da parte di S.R.T. S.p.A. La CTR aveva ritenuto documentato il trasferimento del ramo relativo alla fiscalità locale.
D.L. n. 209/2002, art. 4, comma 2-sexies, convertito dalla L. n. 265/2002
I comuni ed i concessionari iscritti all'albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53 procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 secondo le disposizioni contenute nel titolo 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma non elimina la funzione accertativa dell'ingiunzione: l'ingiunzione forma e rende conoscibile il titolo della pretesa, mentre la successiva esecuzione coattiva deve seguire, per quanto compatibile, le regole del D.P.R. n. 602/1973 e presuppone l'iscrizione a ruolo delle somme.
D.P.R. n. 43/1988, artt. 1 e 130
Ha previsto per i concessionari la riscossione mediante ruolo e ha abrogato le disposizioni che regolavano la riscossione coattiva mediante rinvio al R.D. n. 639/1910. Secondo la Corte, ciò non ha però eliminato la funzione accertativa dell'ingiunzione fiscale.
R.D. n. 639/1910
Disciplina l'ingiunzione fiscale. L'ingiunzione conserva natura di atto complesso con funzione accertativa e di formazione del titolo, autonomamente impugnabile, anche se non costituisce da sola l'intera procedura esecutiva.
Le sue disposizioni, in particolare quelle del titolo II, regolano la successiva riscossione coattiva. La Corte ha distinto la fase di formazione e contestazione del titolo, affidata all'ingiunzione, dalla fase esecutiva, che richiede il ruolo e segue le regole del decreto.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove. Le doglianze sulla mancata produzione o sull'errata valutazione di documenti devono essere prospettate, ove ancora possibile, nell'ambito del vizio motivazionale previsto dalla diversa ipotesi normativa.
Massime di principio
- Quando si contesta la legittimazione del soggetto che ha emesso un atto di riscossione, occorre indicare e provare tempestivamente nei giudizi di merito la specifica carenza del titolo, della concessione o della successione nel rapporto; le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La contestazione dell'assenza o dell'errata valutazione di documenti riguarda normalmente la ricostruzione probatoria e non costituisce automaticamente violazione di legge: il motivo di impugnazione deve essere qualificato correttamente.
- L'ingiunzione fiscale può avere una funzione accertativa e di formazione del titolo, anche quando la riscossione coattiva successiva deve svolgersi secondo la disciplina del ruolo e del D.P.R. n. 602/1973.
- La mancata preventiva iscrizione a ruolo non rende necessariamente nulla l'ingiunzione fiscale: il ruolo è richiesto per la fase esecutiva successiva, non come requisito antecedente dell'ingiunzione.
- Per valutare la validità di un atto di riscossione occorre distinguere tra legittimazione del soggetto emittente, contenuto e funzione dell'atto, modalità della successiva esecuzione e tempestività delle contestazioni processuali.
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