Sentenza del 21/09/2016 n. 18448 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento relativi a IRPEG, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2002 e 2003. La CTR Toscana, con sentenza n. 10 del 5 febbraio 2009, aveva accolto parzialmente l’appello della società, riconoscendo la deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori definiti «di comodo», e confermato nel resto la decisione di primo grado. L’Agenzia ha proposto cinque motivi: i primi due denunciavano, rispettivamente, carenze nell’esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti e motivazione insufficiente per rinvio alla sentenza di primo grado; il terzo lamentava l’assenza di motivazione sui motivi dell’appello incidentale dell’Ufficio, relativi a costi per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; il quarto contestava, per violazione delle norme sulla determinazione del reddito d’impresa e dell’IRAP, la deduzione dei compensi agli amministratori di comodo; il quinto denunciava l’omessa motivazione sull’inerenza di tali compensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo: l’esposizione concisa della vicenda e il richiamo alla decisione di primo grado non comportano nullità quando consentono di individuare la controversia e le ragioni della decisione; inoltre, la motivazione per relationem è ammissibile se dal complesso delle decisioni emerge l’esame dei motivi di gravame. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che le questioni dell’appello incidentale sui costi riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti richiedevano un esame e una motivazione espliciti. Ha accolto anche il quarto e il quinto motivo: la sola prova dell’effettiva erogazione dei compensi agli amministratori non basta a renderli deducibili, occorrendo dimostrarne l’inerenza all’attività d’impresa; requisito che, per gli amministratori qualificati come figure di comodo prive di reali poteri decisionali, la CTR non aveva adeguatamente accertato né motivato. La sentenza è stata cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR Toscana in diversa composizione, per un nuovo esame, in particolare dei motivi di appello incidentale dell’Agenzia. Non è quindi stata pronunciata una decisione definitiva sulla deducibilità complessiva dei costi contestati.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, e art. 61
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questa Corte intende dare continuità, l'inadeguata esposizione dello svolgimento del processo e la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per sè motivo di nullità della sentenza, occorrendo a tal fine che tali carenze rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo
La sentenza tributaria non è nulla per la sola sinteticità dell’esposizione o per la mancata trascrizione delle conclusioni: la nullità ricorre quando le carenze impediscono di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni della decisione.
affinchè un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa
La deducibilità richiede non soltanto l’effettività e la documentazione del costo, ma anche la sua inerenza all’attività d’impresa. L’inerenza consiste nella correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre ricavi, e la prova dell’esistenza e dell’inerenza del costo spetta al contribuente.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 4 e 5
la sola prova della sua effettiva sussistenza, ovverosia che venga documentata una uscita finanziaria, come ritenuto dalla CTR, ma è necessario che sia dimostrata anche l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale
Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, la mera prova del pagamento non è sufficiente a giustificare il riconoscimento del costo: deve risultare anche il collegamento del costo con l’attività imprenditoriale.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima se, considerando insieme la sentenza d’appello e quella richiamata, è possibile ricostruire l’esame dei motivi d’impugnazione e il percorso logico della decisione; una mera adesione priva di tale possibilità può invece integrare un vizio di motivazione.
- La sinteticità della sentenza tributaria non determina automaticamente nullità: è decisivo se il lettore possa individuare il thema decidendum e le ragioni che sostengono il dispositivo.
- Un costo d’impresa non diventa deducibile per il solo fatto di essere stato pagato e contabilizzato. Il contribuente deve provarne l’esistenza, la documentazione e l’inerenza all’attività d’impresa.
- Quando il giudice d’appello accoglie una deduzione contestata dall’Amministrazione, deve affrontare in modo adeguato le contestazioni specifiche, soprattutto se riguardano costi riferiti a operazioni ritenute inesistenti; l’esito non può essere lasciato privo di una motivazione sufficiente.
- La cassazione con rinvio non equivale a un accertamento definitivo del debito o del diritto alla deduzione: il giudice di rinvio deve riesaminare i punti indicati dalla Corte e provvedere sulle spese secondo quanto disposto.
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