Sentenza del 21/09/2016 n. 18454 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la registrazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Savona e registrato il 12 settembre 2001, con cui alla Marittima Fluviale di Navigazione spa era ingiunto il pagamento di lire 4.106.261.388, oltre IVA e interessi legali. L’Ufficio applicò l’imposta di registro in misura fissa sull’obbligazione principale e l’aliquota dello 0,50% sull’intero importo di una fideiussione, pari a lire 7.500.000.000, anziché sul solo credito oggetto dell’ingiunzione. La banca contestò la tassazione sull’intero importo. In Cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, denunciò violazione degli artt. 6, 11, 22 e 43 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l’imposta sulla fideiussione dovesse calcolarsi sull’intero importo garantito. Il testo menziona anche la questione dell’assoggettabilità all’IVA, ma non la indica come autonomo motivo di ricorso.
La decisione
La Commissione Tributaria provinciale di Savona aveva accolto il ricorso della banca; la Commissione Tributaria regionale della Liguria aveva confermato tale esito, ritenendo tassabile la fideiussione nei limiti della somma ingiunta. La Corte di cassazione ha respinto come infondato l’unico motivo dell’Agenzia e confermato la decisione impugnata: ai fini dell’imposta di registro rileva l’importo del credito il cui pagamento è stato ingiunto, non l’intero massimale della fideiussione. Ha inoltre chiarito che la natura accessoria della fideiussione sul piano civilistico non comporta, ai fini dell’imposta di registro, che la sua tassazione sia attratta nel regime IVA per il solo fatto che il creditore sia soggetto IVA. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.000, oltre spese accessorie come per legge.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, comma 3
Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.
Quando un atto giudiziario enuncia un contratto non soggetto a registrazione in termine fisso, l’imposta riguarda soltanto la parte dell’atto non ancora eseguita. Applicando tale regola alla fideiussione, la tassazione è limitata al valore del credito il cui pagamento viene ingiunto, non all’intero importo garantito.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente
La qualificazione tributaria dell’atto deve basarsi sulla sua natura e sugli effetti giuridici effettivi, non soltanto sul titolo o sulla forma apparente. Nel caso concreto, la Corte coordina questo criterio con la regola dell’art. 22, comma 3, per tassare la prestazione rimasta da eseguire nei limiti della somma ingiunta.
Codice civile, artt. 1939 e 1941
La natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico ( artt. 1939 e 1941 cod. civ. ) non può essere riportata nell'ambito tributario, e segnatamente in quello della disciplina dell'imposta di registro, per la quale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, vale invece il principio dell'autonomia dei singoli negozi;
L’accessorietà civilistica della fideiussione non comporta che, ai fini dell’imposta di registro, essa segua automaticamente il trattamento fiscale di un altro negozio. La tassazione va determinata secondo la disciplina tributaria propria e l’autonomia dei singoli negozi.
Massime di principio
- Se una fideiussione soggetta a registrazione in caso d’uso è enunciata in un provvedimento giudiziario, l’imposta di registro va commisurata alla parte della prestazione non ancora eseguita e, quando è stato emesso un decreto ingiuntivo, al credito effettivamente ingiunto, non al massimale complessivo della garanzia.
- Per determinare il trattamento ai fini dell’imposta di registro occorre considerare la natura e gli effetti giuridici effettivi dell’atto, applicando le specifiche regole tributarie pertinenti.
- L’accessorietà della fideiussione nel diritto civile non determina di per sé l’assorbimento del suo trattamento fiscale in quello dell’obbligazione garantita; la natura di soggetto IVA del creditore, da sola, non rende la fideiussione attratta nel regime IVA.
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