Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18451 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA - In genere

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda due terreni compravenduti con atto registrato in data non indicata nel testo. Con il ricorso n. 17565/2009 gli eredi contestavano la sentenza della CTR Lombardia n. 58/67/2009, che aveva riformato la decisione favorevole della CTP di Mantova e confermato la rettifica del valore e la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. Deducevano, tra l’altro, che la CTR aveva attribuito valore decisivo alle quotazioni OMI, trascurando la perizia asseverata del geom. A. e gli altri elementi di prova sul valore dei terreni. Con il ricorso n. 20784/2013 impugnavano la sentenza della CTR che aveva confermato l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni notificato agli eredi nell’agosto 2009, dopo la sentenza n. 58/67/2009. Contestavano anche il diniego di definizione della lite, la mancata notifica degli atti presupposti e la pretesa responsabilità solidale degli eredi per i debiti tributari della defunta.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e cassato entrambe le sentenze della CTR Lombardia, con rinvio alla stessa CTR, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nel ricorso n. 17565/2009 ha accolto il secondo motivo, relativo alla motivazione sulla valutazione del bene, e ha assorbito il primo e il terzo: le sole quotazioni OMI forniscono indicazioni di larga massima e non bastano a fondare la rettifica; la CTR aveva inoltre respinto la perizia di parte con motivazione generica e non adeguata. Nel ricorso n. 20784/2013 ha respinto il primo motivo: l’avviso era un atto di mera liquidazione, non definibile con condono, e la questione sull’impugnazione del diniego è rimasta assorbita. Ha respinto il secondo motivo perché gli eredi avevano già impugnato la sentenza presupposta in Cassazione prima della notifica dell’avviso di liquidazione, dimostrando di conoscerla. Ha accolto il terzo motivo: salvo una specifica deroga normativa, gli eredi rispondono dei debiti tributari ereditari in proporzione alle rispettive quote, non in solido. Il quarto motivo, relativo all’identificazione del soggetto passivo, è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2

    l'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate del "valore venale in comune commercio", di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2, ai fini della determinazione della base imponibile di un contratto di compravendita immobiliare, deve tenere conto della natura, consistenza ed ubicazione dei beni avendo riguardo ai trasferimenti avvenuti non oltre tre anni prima che abbiano avuto per oggetto immobili con analoghe caratteristiche e condizioni.

    La determinazione del valore venale ai fini dell’imposta di registro deve considerare le caratteristiche concrete dell’immobile e confronti pertinenti, relativi a trasferimenti di beni analoghi avvenuti nei tre anni precedenti. Le quotazioni OMI, da sole, non sono sufficienti a provare il maggior valore.

  • Art. 115, comma 2, c.p.c.

    le stime dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare sui valori medi di mercato per immobili simili quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicchè, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115 c.p.c. , comma 2, sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima".

    Il giudice può utilizzare le quotazioni OMI come nozioni di comune esperienza e ausilio estimativo, ma esse offrono soltanto indicazioni di massima e non costituiscono prova autonoma sufficiente del valore accertato.

  • Artt. 752 e 1295 c.c.

    In tema di responsabilità per debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c. , in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie.

    In assenza di una norma speciale che stabilisca la solidarietà, i debiti tributari ereditari si ripartiscono tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65

    La disposizione sulla responsabilità solidale dei coeredi riguarda soltanto i debiti del defunto per imposte sui redditi e non si estende al debito per imposta di registro oggetto della controversia.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 36

    La solidarietà tra coeredi prevista da questa disposizione riguarda l’imposta di successione e non si estende all’imposta di registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57

    La norma non stabilisce la responsabilità solidale degli eredi per l’imposta di registro dovuta dal loro dante causa; non è quindi applicabile per fondare tale solidarietà.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    La definizione agevolata non si applica all’avviso di liquidazione in esame, perché esso non aveva funzione impositiva, ma si limitava a liquidare l’imposta in seguito alla sentenza che aveva definito la controversia sull’accertamento.

Massime di principio

  • Per rettificare il valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro, l’Ufficio deve fondare la stima su elementi concreti e pertinenti alle caratteristiche del bene. Le quotazioni OMI possono essere un ausilio, ma da sole indicano soltanto valori di larga massima e non bastano a dimostrare il maggior valore.
  • Il giudice che disattende una perizia di parte deve motivare in modo adeguato e concreto, soprattutto quando la valutazione è contestata indicando specifici elementi probatori; una formula generica non è sufficiente.
  • In materia di debiti tributari ereditari, gli eredi rispondono secondo le rispettive quote, salvo che una norma speciale stabilisca espressamente la solidarietà per quel particolare tributo.
  • La possibilità di definire una lite in via agevolata dipende dalla funzione effettiva dell’atto impugnato: un atto di mera liquidazione successivo a una pronuncia non diventa impositivo solo per la sua denominazione.
  • La mancata notifica di una pronuncia presupposta non determina, di per sé, l’ignoranza della pretesa tributaria quando gli interessati ne abbiano già avuto conoscenza e l’abbiano impugnata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.