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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18453 - Corte di Cassazione

Intitolazione: Tributi - ICI - Immobile inagibile - Riduzione - Omessa ripresentazione richiesta - Ammissibile-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento per il recupero dell’ICI relativa al 2002 su un immobile in corso di ristrutturazione. La società sosteneva che l’immobile fosse gravemente e permanentemente inagibile e contestava il pagamento dell’imposta per intero. Con tre motivi di ricorso per cassazione denunciava: la violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, perché in appello aveva riproposto questioni già sollevate in primo grado; la violazione dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, perché la riduzione ICI del 50% era stata negata per mancata richiesta, benché l’inagibilità fosse nota al Comune; e la violazione dell’art. 5 del medesimo decreto, in relazione alla pretesa imponibilità integrale dell’immobile. La CTR del Piemonte aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo non presentata la richiesta di agevolazione e non provata l’inagibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi. Ha rilevato che le difese svolte in appello erano già presenti nel ricorso di primo grado e che l’inagibilità, mai contestata dal Comune, risultava nota all’ente, anche in ragione delle vicende edilizie e della documentazione acquisita; non occorreva quindi una nuova richiesta del beneficio né gravava sulla società un ulteriore onere probatorio. La riduzione ICI del 50% è applicabile anche senza richiesta del contribuente quando l’inagibilità sia documentata o comunque nota al Comune. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della società. Spese dei gradi di merito compensate; il Comune è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in complessivi 1.700 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1

    In tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e, qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità - accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente - permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale.

    Per gli immobili inagibili, inabitabili o di fatto inutilizzati spetta la riduzione dell’ICI al 50%; se la condizione persiste per tutto l’anno, la riduzione opera per l’intero periodo. L’agevolazione non può essere negata per la sola mancanza di una richiesta quando l’inagibilità è nota o documentalmente provata.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1

    A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente ( L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore ( L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008).

    I rapporti tra contribuente ed ente impositore devono rispettare collaborazione e buona fede. In applicazione di tali principi, non è ragionevole imporre al contribuente un ulteriore onere probatorio su fatti già noti o documentati presso l’amministrazione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4

    A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente ( L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore ( L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008).

    Il contribuente non deve fornire nuovamente la prova di fatti già documentalmente noti all’ente impositore; nel caso deciso, la conoscenza comunale dell’inagibilità escludeva un ulteriore onere probatorio a carico della società.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    In ordine al primo motivo risulta dalla sentenza appellata che nel giudizio di appello la società ha svolto eccezioni ed argomenti difensivi già risultanti nel ricorso di primo grado.

    La Corte ha ritenuto che le eccezioni e gli argomenti della società non fossero nuovi in appello, poiché erano già stati dedotti in primo grado; non ricorreva dunque la novità processuale contestata.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. , non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per ottenere la riduzione ICI al 50% prevista per un immobile inagibile, non è sempre indispensabile una specifica richiesta del contribuente: può bastare che lo stato rilevante sia documentalmente provato o già noto al Comune.
  • L’ente impositore non può addossare al contribuente la prova di fatti che risultano già dalla documentazione in suo possesso; la valutazione va condotta secondo i principi di collaborazione e buona fede.
  • La riduzione può coprire l’intero anno d’imposta se l’inagibilità o l’inabitabilità perdura per tutto l’anno; spetta al contribuente poter dimostrare la sussistenza e la durata della condizione, salvo che tali fatti siano già noti all’ente.
  • La riproposizione in appello di eccezioni e argomenti già dedotti in primo grado non costituisce domanda o eccezione nuova.
  • Se, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito e accogliere il ricorso originario.

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