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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18445 - Corte di Cassazione

Tributi - Contenzioso tributario -- Atto impugnato potenzialmente idoneo- Processo - Abuso del processo- Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva annullato i dinieghi della definizione agevolata delle liti pendenti richiesta dalla società ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002. Ha denunciato la violazione di tale norma, in combinato disposto con il divieto di abuso del processo e con l’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Gli avvisi di accertamento erano stati notificati nel 2000 e tempestivamente impugnati nel 2001, ma i ricorsi non erano stati depositati presso la Commissione tributaria provinciale; ne erano seguite pronunce di inammissibilità e reclami, ancora pendenti al 1° gennaio 2003. L’Agenzia sosteneva che la lite non fosse condonabile perché creata abusivamente, mediante l’omesso deposito, al solo fine di accedere al condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando l’esito favorevole alla società e la legittimità della definizione agevolata. Ha precisato che l’abuso del processo può escludere la pendenza della lite solo in presenza di elementi evidenti e inequivoci che dimostrino l’uso strumentale del giudizio, intrapreso al solo scopo di ottenere il condono. Nel caso concreto, i ricorsi erano stati notificati tempestivamente nel 2001, prima della legge di condono; inoltre, i decreti di inammissibilità erano stati reclamati e i reclami risultavano pendenti alla data del 1° gennaio 2003. L’omesso deposito, da solo, non dimostrava l’intento abusivo. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    Al di fuori di tali, eccezionali, ipotesi, resta pienamente valido il consolidato orientamento in virtù del quale il presupposto della lite pendente ricorre in presenza dell'iniziativa giudiziaria del contribuente (non dichiarata già inammissibile con pronuncia definitiva), che sia potenzialmente idonea ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e della fondatezza del ricorso che vi ha dato vita.

    Ai fini della definizione agevolata, la lite è pendente se esiste un’iniziativa giudiziaria potenzialmente idonea a sottoporre l’atto impositivo al giudice e non dichiarata inammissibile con pronuncia definitiva. Non occorre che siano già verificati la ritualità o il fondamento del ricorso, salvo che ricorrano circostanze eccezionali di abuso processuale.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 2

    La disposizione è richiamata dall’Agenzia in relazione all’omesso deposito dei ricorsi, ma la Corte non ne offre una distinta interpretazione: ritiene che tale omissione, nel contesto accertato, non sia sufficiente a dimostrare l’abuso del processo.

Massime di principio

  • Per valutare la pendenza di una lite ai fini di una definizione agevolata, conta la presenza di un’iniziativa giudiziaria idonea a investire il giudice dell’atto impositivo e non ancora definitivamente dichiarata inammissibile; non è necessario anticipare una decisione sulla ritualità o sulla fondatezza del ricorso.
  • L’abuso del processo è un’eccezione: deve risultare da circostanze evidenti e inequivoche che dimostrino che il giudizio è stato avviato strumentalmente e al solo scopo di accedere al condono. Non basta una singola irregolarità processuale, come l’omesso deposito del ricorso, se il contesto non prova tale finalità.
  • La tempestiva notificazione del ricorso prima dell’entrata in vigore della normativa di condono, insieme alla pendenza dei rimedi contro la pronuncia di inammissibilità alla data rilevante, depone contro l’ipotesi di una lite fittizia creata per beneficiare della definizione.

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