Cassazione Civile, Ordinanza n. 05017/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall’applicazione, a un professionista abilitato che aveva apposto il visto di conformità su un Modello 730/2015, della disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 241/1997. A seguito di controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito, l’ufficio territoriale dell’Agenzia ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il destinatario della cartella la impugnò deducendo, da un lato, che per effetto della modifica normativa del 2019 dovesse applicarsi il favor rei e quindi soltanto la sanzione nella misura del 30% della maggiore imposta; dall’altro, che l’atto fosse illegittimo perché l’iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere effettuata dalla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore, non dall’ufficio provinciale competente per il contribuente assistito. La CTP accolse il ricorso; la CGT di secondo grado rigettò l’appello dell’Agenzia e accolse il motivo relativo all’incompetenza dell’ufficio, ritenendolo pregiudiziale e assorbente. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 39, comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. n. 241/1997, per avere la sentenza ritenuto incompetente l’ufficio che aveva formato il ruolo; e violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997 e dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, per avere applicato lo ius superveniens e il favor rei, limitando la pretesa alla sola sanzione del 30%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando l’orientamento già affermato in precedenti arresti tra le stesse parti: la responsabilità del soggetto che rilascia visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva e, perciò, la competenza all’iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; l’atto compiuto da ufficio diverso è illegittimo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la decisione di merito si fondava infatti sull’assorbente illegittimità della cartella per incompetenza dell’ufficio, mentre la questione sul favor rei era stata solo riproposta ma assorbita e non decisa. In conclusione, il ricorso è stato respinto e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per il recente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiama il controllo formale sulla dichiarazione del contribuente, a seguito del quale è stata contestata l’infedeltà del visto di conformità.
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva per il rilascio di visto infedele la responsabilità dell’intermediario per imposta, sanzione e interessi; la Corte ribadisce che tale responsabilità ha funzione anche punitiva e che la competenza all’iscrizione a ruolo segue il domicilio fiscale del trasgressore.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
attribuisce la competenza all’iscrizione a ruolo alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; la violazione di tale attribuzione rende illegittimo l’atto.
art. 13 del d.m. n. 164 del 1999
è il riferimento normativo alla presentazione della dichiarazione con le modalità cui si ricollega la responsabilità del soggetto che appone il visto di conformità.
invocato per il principio del favor rei in materia sanzionatoria, ma la relativa questione è stata considerata assorbita e non decisa nel merito.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
richiamato nel secondo motivo come fondamento dell’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione perché la soccombenza riguarda un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce la competenza all’iscrizione a ruolo a un ufficio determinato in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, tale competenza è funzionale e inderogabile: l’atto compiuto da un ufficio diverso è illegittimo.
- La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele non ha solo natura patrimoniale ma anche punitiva; perciò la disciplina sulla competenza amministrativa va letta in coerenza con la posizione del trasgressore e non con quella del contribuente assistito.
- In cassazione il motivo deve investire la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha deciso su una ragione assorbente, è inammissibile il motivo che censuri una questione non effettivamente decisa.
- Quando una questione di diritto è stata assorbita dal giudice di merito e la decisione è comunque sorretta da una diversa autonoma ragione, la censura relativa alla questione assorbita non è idonea a scalfire la sentenza.
- In presenza di un consolidamento giurisprudenziale recente e di una questione nuova, il giudice di legittimità può compensare le spese processuali.
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