Cassazione Civile, Ordinanza n. 29215/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e del d.P.R. n. 633/1972, a seguito di controllo automatizzato e di pagamento solo parziale di quanto richiesto mediante rateazione. I giudici di merito avevano ritenuto che le sanzioni potessero essere irrogate soltanto sulle somme rimaste insolute, e non sull’intero debito originario. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, sostenendo che, nel testo applicabile ratione temporis, in caso di decadenza dalla rateazione le sanzioni dovessero essere applicate in misura piena sull’intero importo dovuto e non limitatamente alle somme residue. In via preliminare la Corte ha esaminato l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza/formalismi del ricorso e l’ha superata, ritenendo il ricorso intellegibile e adeguatamente esposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ha accolto il motivo dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio è che, in caso di rateazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 e successiva decadenza, le sanzioni devono essere applicate in misura piena, come previsto dalla disciplina richiamata e coerentemente con l’indirizzo già espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base della cartella impugnata, nel contesto del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
richiamato insieme al d.P.R. n. 600/1973 quale fonte della cartella derivante dal controllo automatizzato.
art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997
sanzioni dovessero essere irrogate "in misura piena"
in caso di rateazione e decadenza dal beneficio, le sanzioni vanno applicate sull’intero debito originario e non solo sulle somme ancora dovute.
violazione e falsa applicazione
la censura è stata veicolata come vizio di violazione di legge.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
chiarezza e sinteticità espositiva
la Corte ribadisce che il ricorso deve consentire una concisa e intellegibile rappresentazione della vicenda e delle censure.
art. 24 Cost.
effettiva tutela del diritto di difesa
il requisito di chiarezza del ricorso è collegato alla tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
la Corte richiama il principio del giusto processo quale parametro del dovere di chiarezza e sinteticità.
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale del corretto svolgimento del processo.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 3
ha introdotto l'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come fonte dell’art. 15-ter, che disciplina la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi in misura piena.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15-ter
iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena
è richiamato come norma che conferma il principio della sanzione piena in caso di decadenza dalla rateazione.
Massime di principio
- In caso di rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e successiva decadenza dal beneficio per mancato pagamento delle rate, le sanzioni devono essere irrogate in misura piena sull’intero debito originario, non limitatamente alle somme residuate.
- La disciplina del controllo automatizzato e quella della rateazione/decadenza vanno lette in modo coordinato: il venir meno del beneficio comporta il recupero dei residui importi dovuti secondo il regime sanzionatorio integralmente previsto dalla legge.
- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza non può essere accolta quando l’atto, pur sintetico, consente una chiara comprensione dei fatti di causa e delle censure dedotte, in conformità agli artt. 366 c.p.c., 24 Cost., 111 Cost. e 6 CEDU.
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