Cassazione Civile, Ordinanza n. 37508/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego dell'Ufficio a un'istanza di rimborso IRAP presentata da un commercialista per gli anni d'imposta 2012-2015, limitatamente ai compensi percepiti per l'attività svolta come sindaco e amministratore di società. La CTR aveva ritenuto illegittimo il diniego, affermando che tali compensi non sono soggetti a IRAP salvo prova, da parte dell'Amministrazione, dell'utilizzo di un'autonoma organizzazione riferibile al contribuente; aveva inoltre escluso l'applicazione automatica del principio di attrazione nel lavoro autonomo e posto a carico del contribuente il solo onere di provare lo scorporo di tali compensi da quelli percepiti come consulente fiscale. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 50 e 53 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente invertito l'onere probatorio, ponendo sull'Amministrazione la prova dell'assenza di autonoma organizzazione, e avrebbe male escluso l'operatività del principio di attrazione ai fini IRAP.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha richiamato il principio secondo cui il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco o revisore di società non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività, essendo imponibile solo l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata, con onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui chiede lo scorporo. Ha tuttavia rilevato che le ulteriori censure dell'Ufficio, fondate sul principio di attrazione e sui precedenti relativi a studi associati o professioni esercitate in forma societaria/associata, non erano pertinenti al caso concreto, poiché nella specie non era controverso che l'attività professionale fosse svolta in modo autonomo e non associato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancanza di attività difensiva della parte privata; esclusa altresì l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell'ente ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato il parametro processuale invocato per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata.
artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997
norme richiamate dal ricorrente per contestare la disciplina del presupposto IRAP e dell'autonoma organizzazione.
artt. 50 e 53 d.P.R. n. 917/1986
richiamati per sostenere l'operatività del principio di attrazione e la qualificazione dei redditi nell'ambito del lavoro autonomo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In tema di IRAP, il commercialista che svolga anche attività di sindaco o revisore di società non è automaticamente assoggettato all'imposta per i relativi compensi, dovendosi verificare se tali redditi eccedano la produttività derivante dall'organizzazione autonoma del professionista.
- Quando il contribuente chiede lo scorporo di compensi riferiti a specifiche attività professionali rispetto ad altri redditi di lavoro autonomo, grava su di lui l'onere di provare la separatezza dei redditi di cui invoca l'esclusione.
- Il principio di attrazione richiamato per alcune ipotesi di esercizio associato o societario della professione non è applicabile a fattispecie in cui l'attività sia svolta individualmente e non in forma associata o societaria.
- Le regole elaborate in tema di IRAP per studi associati o per l'esercizio in forma societaria di professioni non sono estensibili automaticamente a casi diversi, nei quali non sia controversa l'assenza di una struttura associata.
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