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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34503/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Roma e poi opposto dalla Procura della Repubblica. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che essa fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema informatico non bastassero a provarla; con il secondo ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 2697 c.c., contestando che il giudice avesse ignorato un’attestazione interna secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e negando che gravasse sulla Procura l’onere di provare la data di effettiva conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi osservato che, comunque, la decisione del Tribunale era conforme all’orientamento della Cassazione: per l’opposizione ai decreti di pagamento in materia di spese di giustizia opera il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché la tardività risultava comunque accertata anche secondo tale ultimo criterio, l’opposizione era inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la qualità del ricorrente e per la mancata costituzione dell’intimato; è stata inoltre esclusa la debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    L’opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia è lo strumento previsto per contestare la liquidazione dei compensi.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Contro il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione è trattato, quanto ai termini di impugnazione, in modo assimilabile all’ordinanza appellabile nel rito sommario.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione del decreto.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione della Corte di cassazione.

  • art. 136 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alle modalità della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di onere della prova sulla comunicazione e sulla conoscenza dell’atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, opera il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
  • La comunicazione del provvedimento può anche essere stata irregolare o avvenuta con modalità non perfettamente conformi al rito, ma ciò non esonera l’opponente dall’onere di dimostrare la tempestività dell’impugnazione rispetto alla conoscibilità dell’atto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rendere comprensibili le vicende sostanziali e processuali del giudizio.
  • È inammissibile il ricorso che censuri una decisione conforme all’orientamento consolidato della Corte di cassazione, quando il giudice di merito abbia comunque correttamente applicato il principio di diritto decisivo sulla tardività dell’opposizione.
  • Nei giudizi promossi da organi della pubblica accusa, la mancata costituzione dell’intimato e la natura istituzionale del ricorrente possono giustificare la mancata regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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