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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34340/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazioni fiscali, relativa a omessi/tardivi versamenti IVA, sanzioni e tributi, notificata alla contribuente in qualità di socia di una s.n.c. Il giudice di primo grado aveva annullato la cartella ritenendo tardiva la notifica nei confronti della contribuente, che nel frattempo era uscita dalla compagine sociale prima della notifica al debitore principale. La Commissione tributaria regionale aveva però dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che sulla tardività della notifica fosse legittimato a contraddire solo l’agente della riscossione e che, non avendo quest’ultimo proposto appello, la questione non fosse scrutinabile. In cassazione le ricorrenti denunciano: 1) violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che l’Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di primo grado e soccombente, era pienamente legittimata a impugnare la sentenza; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla tempestività della notifica. La Corte osserva che l’atto di controdeduzioni depositato dall’agente della riscossione nel giudizio di appello, pur non formalmente notificato come appello incidentale, poteva essere riqualificato come tale ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, poiché conteneva una chiara domanda di riforma e si inseriva nel regime del processo tributario improntato alla prevalenza della sostanza sulla forma. Inoltre ribadisce che, in materia di cartella esattoriale, la tardività della notifica non è un vizio proprio della cartella che attribuisca legittimazione esclusiva al concessionario, spettando la legittimazione passiva all’ente impositore.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso nei limiti esposti in motivazione, cassando la sentenza della CTR del Piemonte che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Viene affermato che il giudice regionale ha errato sia nel ritenere improcedibile/inammissibile l’impugnazione dell’ufficio per difetto di legittimazione, sia nel non considerare che le controdeduzioni dell’agente della riscossione potevano valere come appello incidentale. La causa viene rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992

    nelle controversie sulla cartella esattoriale la tardività della notifica non costituisce un vizio proprio della cartella che legittimi in via esclusiva il concessionario; la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario.

  • art. 100 c.p.c.

    è richiamato insieme all’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992 per contestare la declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’ente impositore.

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per lamentare l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo alla tempestività della notificazione della cartella.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro del vizio processuale dedotto per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per l’asserita nullità della sentenza di appello.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come norma sostanziale/procedimentale sulla notificazione della cartella e sulla sua tempestività.

  • art. 1310 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione agli effetti interruttivi e alla notificazione alla società debitrice principale rispetto al socio.

  • art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    l’atto di controdeduzioni depositato nel termine può essere riqualificato come appello incidentale se contiene una domanda di riforma e ripropone le ragioni della parte soccombente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il principio di autosufficienza del ricorso è compatibile con la CEDU e non deve tradursi in eccessivo formalismo, essendo sufficiente l’indicazione dei documenti con riassunto o trascrizione dei passaggi essenziali.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    per l’onere di deposito è sufficiente che il documento richiamato sia identificabile tramite riferimento alla fase del giudizio di merito in cui è stato prodotto o formato.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    è richiamato per affermare che l’autosufficienza del ricorso non può degenerare in eccessivo formalismo, in ossequio al criterio di proporzionalità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la legittimazione a contraddire e a impugnare va apprezzata in relazione alla posizione sostanziale e processuale delle parti: non ogni questione attinente alla cartella esattoriale appartiene in via esclusiva all’agente della riscossione, potendo l’ente impositore essere pienamente legittimato a impugnare la decisione che incida sulla pretesa tributaria.
  • La tardività della notificazione della cartella di pagamento non costituisce, di regola, un vizio proprio della cartella tale da riservare la difesa al solo concessionario; la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario.
  • Nel processo tributario, l’atto di controdeduzioni depositato tempestivamente può essere riqualificato come appello incidentale quando, per il suo contenuto sostanziale, contenga una domanda di riforma della decisione di primo grado e riproponga le ragioni della parte soccombente, anche se non sia formalmente etichettato come tale.
  • Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e quello del raggiungimento dello scopo impediscono che il mancato rispetto di un formalismo non essenziale precluda l’esame del gravame, se l’atto consente comunque di comprendere chiaramente la volontà impugnatoria.
  • L’autosufficienza del ricorso per cassazione non va intesa in senso meramente formalistico: è sufficiente che gli atti e i documenti rilevanti siano indicati e richiamati in modo idoneo a consentirne l’identificazione e la verifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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