Cassazione Civile, Ordinanza n. 16552/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente in tema di IRAP dovuta da professionista. I due motivi di ricorso erano entrambi ex art. 360 n. 3 c.p.c.: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato il presupposto dell'autonoma organizzazione per il solo fatto che il professionista si fosse avvalso di un'organizzazione riferibile a un terzo, presso cui aveva svolto attività di consulenza nel periodo d'imposta; con il secondo si denunciavano la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, assumendo che la CTR avesse fondato l'imposizione su un mero elemento indiziario.
La decisione
La Corte ha trattato congiuntamente i due motivi per connessione logica e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di IRAP, l'esercizio associato o comunque inserito in una organizzazione professionale più ampia costituisce presupposto impositivo; spetta quindi al contribuente che chiede il rimborso dimostrare che tale inserimento non gli abbia apportato un vantaggio in termini di clientela o di capacità di svolgere incarichi, oltre il minimo strumentario necessario all'esercizio della professione. La Corte ha osservato che la CTR aveva svolto una specifica analisi dell'attività organizzativa effettivamente prestata dal contribuente, sicché la censura mirava a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito, precluso in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato; il contribuente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi così formulati perché diretti in realtà a contestare l'apprezzamento di merito.
Il presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione è integrato anche dall'inserimento del professionista in un'organizzazione più ampia che gli procuri vantaggi ulteriori rispetto al minimo strumentario professionale.
La Corte richiama il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di rimborso IRAP, gravando sul contribuente la prova dell'insussistenza dell'autonoma organizzazione o del vantaggio organizzativo.
Richiamato in relazione alla censura sulle presunzioni; la Corte non ha accolto la doglianza perché la valutazione degli indizi spetta al giudice di merito.
Richiamato in relazione alla censura sulle presunzioni; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento del materiale indiziario effettuato dalla CTR non fosse sindacabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In tema di IRAP, il professionista inserito in un'organizzazione professionale più ampia può essere assoggettato all'imposta se da tale inserimento deriva un vantaggio organizzativo, di clientela o di capacità operativa ulteriore rispetto al minimo strumentario indispensabile per l'attività svolta.
- Nel giudizio di rimborso IRAP grava sul contribuente l'onere di provare l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, non essendo sufficiente una mera contestazione dell'assetto organizzativo accertato dal giudice di merito.
- Quando la CTR abbia compiuto un'analisi puntuale degli elementi fattuali relativi all'organizzazione dell'attività professionale, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
- La violazione delle norme sulle presunzioni può essere denunciata solo se il giudice di merito abbia effettivamente applicato in modo erroneo i criteri legali; non è invece consentito trasformare il motivo in una critica al convincimento raggiunto sulla base degli indizi esaminati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16472/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16485/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16486/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16487/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16488/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16489/2022 del 23/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →