Cassazione Civile, Ordinanza n. 10358/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un Comune ha richiesto l’ICI per l’anno 2010, ritenendo omesso il versamento in relazione a immobili di cui il contribuente risultava comproprietario nella misura del 33,33%. In appello il contribuente aveva contestato sia la motivazione dell’atto, sia la debenza dell’imposta, sostenendo che alcuni beni costituivano la propria abitazione principale e quindi avrebbero dovuto beneficiare dell’esenzione. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso, valorizzando le risultanze catastali e ritenendo non provata la destinazione ad abitazione principale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulla configurazione catastale degli immobili e sulla natura di abitazione principale; 2) violazione dell’art. 1, comma 162, L. 296/2006 per asserita carenza di motivazione dell’avviso, anche quanto alla quantificazione del tributo per un subalterno; 3) violazione delle norme sull’esenzione per abitazione principale e del regolamento comunale, sostenendo che il bene fosse dimora/residenza abituale e dunque esente; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che spettasse al Comune provare la non spettanza dell’esenzione; 5) violazione del d.m. 55/2014 per asserita eccessività della liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e, comunque, infondato perché la CTR aveva esaminato i fatti dedotti escludendo la prova dell’esenzione. Ha dichiarato inammissibile e infondato il secondo motivo: inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto rilevante dell’avviso; infondato perché la motivazione dell’atto tributario è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, e non deve esporre le ragioni del mancato riconoscimento di esenzioni, che devono essere dedotte e provate dal contribuente. Ha respinto il terzo motivo perché si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova dell’abitazione principale, e perché la dedotta esenzione dipende dalla prova del relativo presupposto fattuale. Ha respinto il quarto motivo ribadendo che, in materia di esenzioni/agevolazioni tributarie, l’onere di allegazione e prova grava sul contribuente, non sull’ente impositore. Ha respinto il quinto motivo ritenendo la liquidazione delle spese nei limiti della tariffa applicabile e ricordando che il d.m. 55/2014 prevede una fase di trattazione comprensiva dell’istruttoria. Inoltre ha condannato il ricorrente per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando nello scarso valore della controversia e nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile e infondato un uso strumentale del giudizio di legittimità; ha anche dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente deduca specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
La disposizione esclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, applicandosi anche al processo tributario.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa; il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto dell’atto se ne denuncia il difetto di motivazione.
Opera il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve riportare o riassumere gli atti e i passaggi rilevanti per consentire il controllo della censura.
art. 1 d.l. 27 maggio 2008, n. 93
Richiamato dal ricorrente in tema di esenzione ICI per abitazione principale, ma la Corte ribadisce che il relativo presupposto deve essere provato dal contribuente.
art. 5 del regolamento comunale
Norma invocata dal ricorrente per l’esenzione dell’immobile quale abitazione principale; la Corte non accoglie la censura per mancata prova del presupposto fattuale.
L’onere di provare la sussistenza di una causa di esenzione o agevolazione tributaria grava sul contribuente, non sul Comune.
La liquidazione del compenso nei limiti dei valori tabellari è rimessa al potere discrezionale del giudice e non è sindacabile in cassazione se non per ipotesi di liquidazione meramente simbolica o fuori dai parametri.
La Corte afferma che lo scarso valore economico della controversia, unito alla proposizione di un ricorso palesemente inammissibile e infondato privo di questioni nomofilattiche, può integrare indice di abuso del processo e giustificare la condanna sanzionatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da doppia conforme, salvo specifica deduzione della diversità delle rationes decidendi dei giudici di merito.
- In materia tributaria, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato se rende intelligibile al contribuente la pretesa nei suoi elementi essenziali; non è necessario che l’atto esponga anche le ragioni del mancato riconoscimento di esenzioni, essendo su queste ultime il contribuente a dover allegare e provare il relativo presupposto.
- Chi invoca un’esenzione o agevolazione fiscale deve provarne i fatti costitutivi; l’ente impositore non ha l’onere di dimostrare la mancanza dei presupposti dell’agevolazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la motivazione di un avviso tributario è inammissibile se non riproduce o riassume il contenuto dell’atto impugnato nella parte rilevante ai fini della censura.
- La liquidazione dei compensi professionali entro i limiti tabellari è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei casi di violazione dei parametri legali o di liquidazione simbolica.
- Ai fini dell’art. 96, comma 3, c.p.c., lo scarso valore della controversia, unito a un ricorso palesemente inammissibile o infondato e privo di interesse nomofilattico o seriale, può costituire indice di abuso del processo e giustificare una condanna sanzionatoria e indennitaria.
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