Cassazione Civile, Ordinanza n. 37959/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti, quali eredi di un soggetto deceduto, avevano impugnato davanti alla CTP un avviso di liquidazione emesso all’esito della presentazione dell’ultima di tre dichiarazioni di successione. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo l’atto carente di motivazione; la CTR Sicilia aveva confermato il rigetto dell’appello dell’Ufficio, ritenendo non chiarito il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme del d.lgs. n. 346/1990 sull’imposta di successione, sostenendo che, trattandosi di imposta principale liquidata sulla base della dichiarazione del contribuente, l’avviso di liquidazione non richiedeva una motivazione articolata; (2) violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza, deducendo che la CTR avesse reso una motivazione solo apparente, apodittica e priva dell’esposizione dell’iter logico-giuridico.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, in materia di imposta sulle successioni, l’avviso di liquidazione fondato sulla dichiarazione del contribuente può ritenersi sufficientemente motivato con l’indicazione del valore globale dell’asse ereditario e dell’aliquota applicata, senza necessità di esporre tutti gli elementi di fatto o tutte le operazioni di calcolo, essendo sufficiente che il contribuente sia posto in condizione di difendersi. Ha inoltre ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente, perché priva di un effettivo sviluppo argomentativo sulle questioni dedotte in appello e basata su affermazioni generiche e apodittiche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 27, 32, 33, 34 e 35 d.lgs. n. 346/1990
In tema di imposta sulle successioni, l’avviso di liquidazione emesso sulla base della dichiarazione del contribuente non richiede una motivazione analitica; è sufficiente l’indicazione dei dati essenziali per consentire la difesa del contribuente.
È richiamato con riferimento alla proposta del relatore e alla regolare instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di violazione di legge relativa alla motivazione dell’avviso di liquidazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve soddisfare il minimo costituzionale e consentire di comprendere la ratio decidendi.
Nel processo tributario impone l’esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
Richiamato tra le norme processuali invocate per la denuncia della motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua omissione integra vizio di motivazione apparente.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
Massime di principio
- In materia di imposta sulle successioni, quando l’avviso di liquidazione si fonda sulla dichiarazione presentata dal contribuente, la motivazione può essere sintetica e limitarsi agli elementi essenziali dell’imposizione, purché consenta di comprendere la pretesa e di difendersi.
- La motivazione dell’atto tributario ha la funzione di delimitare le ragioni difendibili dall’Ufficio nel contenzioso e di consentire al contribuente una contestazione effettiva; non è necessario l’indicazione di tutti gli elementi di fatto se i criteri astratti di calcolo risultano comprensibili.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita ad enunciazioni generiche o apodittiche, senza esporre l’iter logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con i motivi di appello.
- Nel processo tributario il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo quando la motivazione manchi in modo sostanziale o sia obiettivamente incomprensibile, non quando sia semplicemente sintetica o poco persuasiva.
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