Cassazione Civile, Ordinanza n. 00764/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’amministrazione aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, maggiori redditi di fabbricati per euro 25.500. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell’appello da parte della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, riguardanti: l’asserita inesistenza dell’atto per carenza di legittimazione del funzionario sottoscrittore; vizi della motivazione dell’accertamento e della sentenza; travisamento dei fatti; omessa considerazione di fatti decisivi; contraddittorietà della motivazione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi chiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018. A seguito del diniego iniziale dell’Agenzia per mancato integrale versamento entro il termine, la contribuente ha depositato memoria deducendo che l’ente aveva annullato in autotutela il diniego, avendo accertato l’avvenuto integrale pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha preso atto che, dalla documentazione versata in atti, la definizione agevolata si era perfezionata e che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, e, inoltre, cessata la materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Non è stata disposta l’ulteriore attestazione sul contributo unificato perché la formula definitoria non rientrava tra quelle previste dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata come base dell’avviso di accertamento parziale relativo ai redditi di fabbricati.
art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
Norma che consente la definizione agevolata della controversia, invocata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio.
art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
Norma richiamata per il provvedimento di diniego della definizione agevolata in caso di mancato versamento integrale entro il termine previsto.
art. 6, comma 13, primo periodo, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
La Corte ha ritenuto che, emergendo dagli atti il perfezionamento della definizione e mancando istanza di trattazione entro il termine, il processo dovesse essere dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Non è stata effettuata l’attestazione sul contributo unificato, poiché la definizione del giudizio per estinzione/cessazione della materia del contendere non corrisponde alle ipotesi previste dalla norma.
Indicato come rito di trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, la definizione agevolata della lite tributaria risulta perfezionata in base agli atti, e non sia stata proposta istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale, il processo deve essere dichiarato estinto.
- La prova dell’integrale pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata comporta anche la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di una causa estintiva sopravvenuta che definisce integralmente la lite, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti avverso la sentenza impugnata.
- Le spese restano a carico di chi le ha anticipate quando la legge speciale sulla definizione agevolata lo prevede espressamente, senza che segua la soccombenza tipica del giudizio di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00749/2025 del 12/01/2025
- ordinanza_civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00756/2025 del 12/01/2025
- ordinanza_civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00758/2025 del 12/01/2025
- ordinanza_civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00759/2025 del 12/01/2025
- ordinanza_civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00760/2025 del 12/01/2025
- ordinanza_civile · 12 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00762/2025 del 12/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →