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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00764/2025 del 12/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’amministrazione aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, maggiori redditi di fabbricati per euro 25.500. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell’appello da parte della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, riguardanti: l’asserita inesistenza dell’atto per carenza di legittimazione del funzionario sottoscrittore; vizi della motivazione dell’accertamento e della sentenza; travisamento dei fatti; omessa considerazione di fatti decisivi; contraddittorietà della motivazione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi chiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018. A seguito del diniego iniziale dell’Agenzia per mancato integrale versamento entro il termine, la contribuente ha depositato memoria deducendo che l’ente aveva annullato in autotutela il diniego, avendo accertato l’avvenuto integrale pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha preso atto che, dalla documentazione versata in atti, la definizione agevolata si era perfezionata e che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, e, inoltre, cessata la materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Non è stata disposta l’ulteriore attestazione sul contributo unificato perché la formula definitoria non rientrava tra quelle previste dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, la definizione agevolata della lite tributaria risulta perfezionata in base agli atti, e non sia stata proposta istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale, il processo deve essere dichiarato estinto.
  • La prova dell’integrale pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata comporta anche la cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di una causa estintiva sopravvenuta che definisce integralmente la lite, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti avverso la sentenza impugnata.
  • Le spese restano a carico di chi le ha anticipate quando la legge speciale sulla definizione agevolata lo prevede espressamente, senza che segua la soccombenza tipica del giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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