Sentenza del 12/01/2016 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Il giudicato penale di assoluzione con formula piena non "vincola" il giudice tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni ritenendo indebita la contabilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. In appello deduceva, tra l'altro, vizi dell'avviso per violazione dei termini di verifica e degli obblighi di motivazione e allegazione, nonché l'erronea valutazione delle prove da parte dell'Ufficio. In particolare, richiamava la sentenza penale irrevocabile che aveva assolto gli imputati con formula piena, perché il fatto non sussiste, per gli stessi fatti di frode fiscale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello e annullato l'impostazione dell'accertamento, ritenendo incoerente la motivazione della sentenza di primo grado e non adeguatamente dimostrata l'inesistenza delle prestazioni fatturate. Il giudice tributario ha chiarito che il giudicato penale non vincola automaticamente il processo tributario, dopo l'abrogazione dell'art. 12 della legge n. 516/1982, ma che le prove e le valutazioni contenute nella sentenza penale possono essere utilizzate, purché autonomamente esaminate ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Nel caso concreto, l'assoluzione piena si fondava sulla stessa documentazione utilizzata nell'accertamento tributario e risultava idonea a smentire l'accusa di fatturazioni false. È stata inoltre valorizzata l'assenza di un effettivo beneficio fiscale per la società e i soci. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12, legge n. 516/1982
La sentenza penale irrevocabile aveva autorità di cosa giudicata nel processo tributario in relazione ai fatti materiali oggetto del giudizio penale.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. n. 74/2000; pertanto, non opera più un'automatica efficacia vincolante del giudicato penale nel processo tributario.
Artt. 20 e 25, D.Lgs. n. 74/2000
La disciplina ha escluso la pregiudizialità automatica tra procedimento penale e tributario e ha superato il precedente sistema fondato sull'efficacia vincolante della sentenza penale.
La sentenza penale irrevocabile fa stato nel processo civile o amministrativo nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo penale, quando i fatti accertati siano rilevanti ai fini della decisione e non vi siano limitazioni civili alla prova della posizione controversa.
L'efficacia del giudicato penale è soggetta a limiti soggettivi e oggettivi e non si traduce automaticamente in un vincolo generalizzato per il giudice tributario.
Il giudice tributario può valutare liberamente il materiale probatorio proveniente dal processo penale, purché svolga una valutazione propria, autonoma e motivata della sua rilevanza fiscale.
Il divieto della prova testimoniale e del giuramento nel processo tributario può incidere sull'utilizzabilità e sul valore delle prove poste a fondamento della decisione penale.
L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, inclusa l'inesistenza delle operazioni contestate; il giudice non può considerare provata tale inesistenza sulla base di motivazioni contraddittorie o meramente apparenti.
Art. 12, comma 5, legge n. 212/2000
La permanenza degli operatori dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità.
La violazione del termine di permanenza non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, secondo la valutazione svolta nella decisione.
Gli atti richiamati nell'avviso devono essere conosciuti o conoscibili dal contribuente, ma nel caso concreto il contraddittorio instaurato ha consentito l'esercizio del diritto di difesa, escludendo la nullità dell'accertamento.
Massime di principio
- L'assoluzione penale irrevocabile, anche con formula piena, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario né vincola sempre il giudice fiscale.
- Il giudice tributario può utilizzare la sentenza penale e le prove raccolte nel processo penale, ma deve valutarle autonomamente e spiegare il loro effettivo rilievo ai fini fiscali.
- Quando la sentenza penale riguarda gli stessi fatti, gli stessi soggetti e la stessa documentazione dell'accertamento tributario, un'assoluzione perché il fatto non sussiste costituisce un elemento probatorio particolarmente significativo e non può essere disattesa con motivazioni generiche.
- L'Amministrazione deve dimostrare concretamente l'inesistenza delle operazioni contestate; non è sufficiente richiamare in modo acritico il processo verbale della Guardia di Finanza.
- Una motivazione tributaria contraddittoria, che contesti l'inesistenza delle prestazioni ma valorizzi il loro costo o la loro descrizione come se fossero reali, può condurre all'annullamento dell'accertamento.
- L'assenza di un effettivo risparmio d'imposta, valutata insieme agli altri elementi probatori, può indebolire la contestazione di frode o di operazioni inesistenti, ma non esclude da sola l'illecito in ogni fattispecie.
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