Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Il giudicato penale di assoluzione con formula piena non "vincola" il giudice tributario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni ritenendo indebita la contabilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. In appello deduceva, tra l'altro, vizi dell'avviso per violazione dei termini di verifica e degli obblighi di motivazione e allegazione, nonché l'erronea valutazione delle prove da parte dell'Ufficio. In particolare, richiamava la sentenza penale irrevocabile che aveva assolto gli imputati con formula piena, perché il fatto non sussiste, per gli stessi fatti di frode fiscale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello e annullato l'impostazione dell'accertamento, ritenendo incoerente la motivazione della sentenza di primo grado e non adeguatamente dimostrata l'inesistenza delle prestazioni fatturate. Il giudice tributario ha chiarito che il giudicato penale non vincola automaticamente il processo tributario, dopo l'abrogazione dell'art. 12 della legge n. 516/1982, ma che le prove e le valutazioni contenute nella sentenza penale possono essere utilizzate, purché autonomamente esaminate ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Nel caso concreto, l'assoluzione piena si fondava sulla stessa documentazione utilizzata nell'accertamento tributario e risultava idonea a smentire l'accusa di fatturazioni false. È stata inoltre valorizzata l'assenza di un effettivo beneficio fiscale per la società e i soci. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, legge n. 516/1982

    La sentenza penale irrevocabile aveva autorità di cosa giudicata nel processo tributario in relazione ai fatti materiali oggetto del giudizio penale.

    La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. n. 74/2000; pertanto, non opera più un'automatica efficacia vincolante del giudicato penale nel processo tributario.

  • Artt. 20 e 25, D.Lgs. n. 74/2000

    La disciplina ha escluso la pregiudizialità automatica tra procedimento penale e tributario e ha superato il precedente sistema fondato sull'efficacia vincolante della sentenza penale.

  • Art. 654 c.p.p.

    La sentenza penale irrevocabile fa stato nel processo civile o amministrativo nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo penale, quando i fatti accertati siano rilevanti ai fini della decisione e non vi siano limitazioni civili alla prova della posizione controversa.

    L'efficacia del giudicato penale è soggetta a limiti soggettivi e oggettivi e non si traduce automaticamente in un vincolo generalizzato per il giudice tributario.

  • Art. 116 c.p.c.

    Il giudice tributario può valutare liberamente il materiale probatorio proveniente dal processo penale, purché svolga una valutazione propria, autonoma e motivata della sua rilevanza fiscale.

  • Art. 7, D.Lgs. n. 546/1992

    Il divieto della prova testimoniale e del giuramento nel processo tributario può incidere sull'utilizzabilità e sul valore delle prove poste a fondamento della decisione penale.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, inclusa l'inesistenza delle operazioni contestate; il giudice non può considerare provata tale inesistenza sulla base di motivazioni contraddittorie o meramente apparenti.

  • Art. 12, comma 5, legge n. 212/2000

    La permanenza degli operatori dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità.

    La violazione del termine di permanenza non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, secondo la valutazione svolta nella decisione.

  • Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000; art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/1973; art. 56, ultimo comma, D.P.R. n. 633/1972

    Gli atti richiamati nell'avviso devono essere conosciuti o conoscibili dal contribuente, ma nel caso concreto il contraddittorio instaurato ha consentito l'esercizio del diritto di difesa, escludendo la nullità dell'accertamento.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale irrevocabile, anche con formula piena, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario né vincola sempre il giudice fiscale.
  • Il giudice tributario può utilizzare la sentenza penale e le prove raccolte nel processo penale, ma deve valutarle autonomamente e spiegare il loro effettivo rilievo ai fini fiscali.
  • Quando la sentenza penale riguarda gli stessi fatti, gli stessi soggetti e la stessa documentazione dell'accertamento tributario, un'assoluzione perché il fatto non sussiste costituisce un elemento probatorio particolarmente significativo e non può essere disattesa con motivazioni generiche.
  • L'Amministrazione deve dimostrare concretamente l'inesistenza delle operazioni contestate; non è sufficiente richiamare in modo acritico il processo verbale della Guardia di Finanza.
  • Una motivazione tributaria contraddittoria, che contesti l'inesistenza delle prestazioni ma valorizzi il loro costo o la loro descrizione come se fossero reali, può condurre all'annullamento dell'accertamento.
  • L'assenza di un effettivo risparmio d'imposta, valutata insieme agli altri elementi probatori, può indebolire la contestazione di frode o di operazioni inesistenti, ma non esclude da sola l'illecito in ogni fattispecie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.