Sentenza del 12/01/2016 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Como
IVA - Vendita merce in ambito intracomunitario - Prova vendita all'estero - Bonifico - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la prova dell'effettiva destinazione all'estero di merci vendute in ambito intracomunitario e, conseguentemente, la possibilità di qualificare le operazioni come non imponibili ai fini IVA. In particolare, si discuteva se la documentazione bancaria relativa a bonifici effettuati dai conti correnti della società estera destinataria, per importi corrispondenti alle singole fatture, fosse sufficiente a dimostrare l'effettività delle cessioni e l'arrivo della merce presso il cessionario estero.
La decisione
La sentenza ha ritenuto sufficiente la produzione dei bonifici bancari provenienti dai conti della società destinataria estera e corrispondenti agli importi fatturati. Tali pagamenti costituiscono un grave indizio dell'effettiva conclusione delle vendite e dell'arrivo della merce a destinazione, poiché non si spiegherebbe altrimenti il pagamento delle fatture da parte del cessionario estero. Ne consegue il riconoscimento della natura non imponibile ai fini IVA delle operazioni, salvo prova contraria specifica.
Norme richiamate
Disciplina IVA delle cessioni intracomunitarie
La non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie richiede che i beni siano effettivamente spediti o trasportati in un altro Stato membro e che il cessionario sia un soggetto identificato ai fini IVA. La prova può essere fornita anche mediante elementi presuntivi e documentali valutati complessivamente.
Massime di principio
- In materia di cessioni intracomunitarie, la prova dell'effettiva uscita dei beni dall'Italia può risultare da un insieme di elementi documentali e presuntivi, non necessariamente da un singolo documento di trasporto.
- Bonifici bancari eseguiti direttamente dal conto del cessionario estero e corrispondenti alle singole fatture costituiscono un grave indizio dell'effettività della vendita e della destinazione estera della merce.
- Il pagamento da parte del soggetto estero non dimostra da solo ogni dettaglio del trasporto, ma può essere sufficiente quando, valutato insieme alla fatturazione e agli altri elementi disponibili, rende ragionevole ritenere che la merce sia stata effettivamente consegnata all'estero.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è comunque opportuno conservare anche ordini, fatture, documenti di trasporto, comunicazioni commerciali, dati del cliente estero e ogni altra evidenza della spedizione e della ricezione dei beni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 12 gen 2016Sentenza del 12/01/2016 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →