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Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Lecco

PROCESSO TRIBUTARIO - Omessa notifica atto presupposto - Autonoma impugnazione o impugnazione congiunta - Facoltà riconosciuta al contribuente - Omessa notifica avviso di accertamento - Illegittimità cartella pagamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la cartella di pagamento perché non era stata preceduta dalla regolare notificazione dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto. Nel caso concreto, una sentenza del Tribunale passata in giudicato aveva accertato la falsità e quindi la nullità della dicitura "rifiutato 25.05.2012" apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'Amministrazione sosteneva di aver notificato l'avviso di accertamento. Di conseguenza, l'avviso doveva considerarsi non validamente notificato.

La decisione

La cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima per omessa notificazione dell'atto presupposto. In base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, il contribuente può scegliere di impugnare autonomamente l'atto consequenziale, facendo valere la mancata notifica dell'atto presupposto, oppure può impugnare congiuntamente anche quest'ultimo per contestare nel merito la pretesa tributaria. Spetta al giudice interpretare la domanda per stabilire quale delle due opzioni sia stata esercitata. Se il contribuente si limita a contestare la mancata notifica, l'Amministrazione può eventualmente notificare successivamente l'atto presupposto solo se i termini per farlo non sono scaduti.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'omessa notificazione di un atto autonomamente impugnabile, adottato precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione insieme a quest'ultimo.

    La norma consente al contribuente di contestare l'atto consequenziale non preceduto dalla regolare notifica dell'atto presupposto. Il contribuente può limitarsi a far valere il vizio di notificazione oppure impugnare anche l'atto presupposto per contestare integralmente la pretesa tributaria.

  • Cassazione, sentenze nn. 16412/2007, 5791/2008, 16444/2009 e 14861/2012

    Secondo l'orientamento richiamato, l'omessa notifica dell'atto presupposto rende impugnabile l'atto consequenziale notificato al contribuente, lasciandogli la scelta tra una contestazione limitata al vizio procedurale e una contestazione cumulativa della pretesa.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento, o altro atto consequenziale, è illegittima quando l'Amministrazione non dimostra la regolare notificazione dell'atto presupposto, come l'avviso di accertamento.
  • La contestazione della notifica dell'atto presupposto può essere proposta impugnando l'atto successivo, anche se il precedente non è stato notificato autonomamente.
  • Il contribuente può scegliere tra una contestazione limitata alla nullità derivante dalla mancata notifica e un'impugnazione congiunta che contesti anche il merito della pretesa tributaria.
  • Quando viene contestata la notifica, assume rilievo la prova fornita dall'Amministrazione; una relata o un avviso di ricevimento falso, nullo o comunque inidoneo non dimostra il perfezionamento della notifica.
  • Se il contribuente si limita a contestare la mancata notifica dell'atto presupposto, l'Amministrazione può eventualmente rinnovare la pretesa solo se non sono ancora scaduti i termini di decadenza per notificare validamente tale atto.

Testo integrale

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