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Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Sondrio

DOGANE - Territorio extra-doganale - Serbatoio "normale" - Inclusione dei serbatoi installati successivamente - Franchigia sul carburante - Non applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione della nozione di "serbatoio normale" ai fini dell'importazione in franchigia del carburante contenuto nei veicoli provenienti da un territorio extra-doganale dell'Unione europea, quale Livigno. Il ricorrente sosteneva che tale nozione dovesse comprendere anche un serbatoio regolamentare installato successivamente da un soggetto diverso dalla casa costruttrice, richiamando l'interpretazione estensiva adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 10 settembre 2014, causa C-152/13.

La decisione

La pretesa è stata respinta. È stato affermato che i territori extra-doganali, come Livigno, sono esclusi dal territorio doganale dell'Unione europea e che, per i veicoli provenienti da tali territori, il "serbatoio normale" rilevante ai fini della franchigia comprende esclusivamente quello installato originariamente dalla casa costruttrice su tutti i veicoli della medesima tipologia. Non sono quindi inclusi i serbatoi installati successivamente da terzi. L'interpretazione più ampia della Corte di giustizia è stata ritenuta applicabile soltanto alla circolazione intracomunitaria e non all'importazione da territori extra-doganali.

Norme richiamate

  • Normativa doganale dell'Unione europea sui territori extra-doganali e sull'importazione in franchigia del carburante

    I territori extra-doganali, tra cui Livigno, sono esclusi dal territorio doganale dell'Unione europea; di conseguenza, il carburante introdotto da tali territori beneficia della franchigia solo nei limiti previsti per un serbatoio normale.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 10 settembre 2014, causa C-152/13

    La nozione estensiva di serbatoio normale, comprendente anche serbatoi installati successivamente da terzi purché regolamentari, è stata ritenuta applicabile alla circolazione intracomunitaria, ma non all'importazione da territori extra-doganali.

Massime di principio

  • Per stabilire se il carburante beneficia della franchigia doganale occorre distinguere tra circolazione intracomunitaria e importazione da un territorio extra-doganale.
  • Nel caso di veicoli provenienti da territori extra-doganali, il serbatoio normale comprende, in linea generale, solo quello installato originariamente dalla casa costruttrice su tutti i veicoli dello stesso modello o tipologia.
  • Un serbatoio aggiuntivo o sostitutivo installato successivamente da terzi non consente automaticamente di estendere la franchigia sul carburante contenuto.
  • Un'interpretazione favorevole elaborata dalla Corte di giustizia per la circolazione intracomunitaria non può essere automaticamente applicata alle ipotesi di importazione doganale da territori esclusi dal territorio doganale dell'Unione.

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