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Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Lecco

PROCESSO TRIBUTARIO - Legittimazione attiva - Cancellazione registro imprese - Ricorso presentato dal liquidatore - Inammissibilità - Sussiste - Differimento quinquennale - Natura sostanziale - Efficacia retroattiva - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché proposto dal liquidatore di una società ormai cancellata e quindi estinta. Il differimento quinquennale previsto dal d.lgs. 175/2014 non è stato applicato retroattivamente: esso opera soltanto quando la richiesta di cancellazione è stata presentata durante la vigenza della nuova disciplina.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava la legittimazione processuale del liquidatore dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. La cancellazione determina l'estinzione della società e la conseguente cessazione della sua capacità processuale; pertanto, il liquidatore non può validamente promuovere un ricorso in nome dell'ente estinto. Il difetto di capacità processuale è rilevabile d'ufficio. È stata inoltre esaminata la disciplina dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014, che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione ai fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione. Tale disposizione è stata qualificata come norma sostanziale, non interpretativa, e quindi priva di efficacia retroattiva.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014

    Ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

    La norma differisce per cinque anni gli effetti dell'estinzione della società esclusivamente per le attività indicate. Ha natura sostanziale e non interpretativa, pertanto non si applica retroattivamente alle cancellazioni richieste prima della sua entrata in vigore.

  • Principio giurisprudenziale sulla cancellazione dal registro delle imprese

    La cancellazione determina l'estinzione della società e la cessazione della sua capacità processuale. Il difetto di capacità può essere rilevato d'ufficio dal giudice.

Massime di principio

  • Prima di proporre o proseguire un ricorso occorre verificare se la società sia ancora iscritta nel registro delle imprese e non sia stata cancellata.
  • Dopo la cancellazione, il liquidatore non può normalmente agire in giudizio in nome della società estinta, salvo che trovi applicazione il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014.
  • Il differimento quinquennale non è una regola generale retroattiva: si applica soltanto alle richieste di cancellazione presentate mentre la nuova disciplina era già vigente.
  • La capacità processuale è una questione preliminare e il relativo difetto può essere rilevato dal giudice anche d'ufficio, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Per valutare casi analoghi sono decisive la data della richiesta di cancellazione, la data di entrata in vigore della disciplina applicabile e il soggetto che ha presentato il ricorso.

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