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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36203/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di un socio di società di persone, relativa a somme collegate a una procedura di definizione agevolata ex art. 15 della l. n. 289 del 2002, per la quale la CTP aveva ritenuto dovuti solo sanzioni e interessi sulle rate di condono versate oltre i termini di legge. La CTR della Sardegna aveva confermato tale decisione, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate. In cassazione l’Amministrazione ha proposto ricorso, ma nel corso del giudizio il contribuente ha chiesto la sospensione e poi ha depositato documentazione attestante l’integrale pagamento della cartella e il provvedimento di sgravio. L’Agenzia ha sostenuto che lo sgravio fosse stato solo parziale e ha mantenuto interesse alla prosecuzione per eventuale reiscrizione a ruolo. Il contribuente ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte, rilevato che il credito portato dalla cartella era stato integralmente soddisfatto e che tale circostanza non era contestata in modo decisivo dall’Agenzia, ha ritenuto venuto meno l’interesse alla decisione sul merito del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento integrale della pretesa erariale contenuta nella cartella rendesse inutile la prosecuzione del processo. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proseguita. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando l’orientamento secondo cui tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il pagamento integrale della pretesa tributaria oggetto della cartella, se accertato e non seriamente contestato, determina la cessazione della materia del contendere e priva di interesse la prosecuzione del giudizio.
  • Quando la causa non può più essere utilmente decisa per sopravvenuta definizione del rapporto controverso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
  • L’eventuale interesse dell’Amministrazione alla prosecuzione del giudizio deve essere concreto e attuale; non è sufficiente un generico richiamo alla possibilità futura di recuperare somme, se il credito portato dalla cartella risulta già soddisfatto.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la misura è riservata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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