Cassazione Civile, Ordinanza n. 36203/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di un socio di società di persone, relativa a somme collegate a una procedura di definizione agevolata ex art. 15 della l. n. 289 del 2002, per la quale la CTP aveva ritenuto dovuti solo sanzioni e interessi sulle rate di condono versate oltre i termini di legge. La CTR della Sardegna aveva confermato tale decisione, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate. In cassazione l’Amministrazione ha proposto ricorso, ma nel corso del giudizio il contribuente ha chiesto la sospensione e poi ha depositato documentazione attestante l’integrale pagamento della cartella e il provvedimento di sgravio. L’Agenzia ha sostenuto che lo sgravio fosse stato solo parziale e ha mantenuto interesse alla prosecuzione per eventuale reiscrizione a ruolo. Il contribuente ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte, rilevato che il credito portato dalla cartella era stato integralmente soddisfatto e che tale circostanza non era contestata in modo decisivo dall’Agenzia, ha ritenuto venuto meno l’interesse alla decisione sul merito del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento integrale della pretesa erariale contenuta nella cartella rendesse inutile la prosecuzione del processo. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proseguita. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando l’orientamento secondo cui tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
richiamato come base della pretesa fiscale originaria oggetto della cartella, in relazione al condono e alle somme dovute per ritardato pagamento delle rate
evocato dall’Agenzia per sostenere che lo sgravio fosse solo parziale e che residuasse interesse alla prosecuzione della lite
art. 6, commi 8, 9, 10, d.l. n. 119/2018, conv. con mod. dalla l. n. 138/2018
utilizzato per la sospensione del processo su istanza del contribuente
richiamato per il deposito della memoria difensiva e della documentazione integrativa in prossimità della decisione
richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso
applicato per la cassazione senza rinvio, poiché la causa non può essere proseguita a seguito della cessazione della materia del contendere
menzionato nella ricostruzione difensiva dell’Agenzia in relazione alla sanzione per la prima rata versata e all’imposta per l’anno 2001
Massime di principio
- Il pagamento integrale della pretesa tributaria oggetto della cartella, se accertato e non seriamente contestato, determina la cessazione della materia del contendere e priva di interesse la prosecuzione del giudizio.
- Quando la causa non può più essere utilmente decisa per sopravvenuta definizione del rapporto controverso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
- L’eventuale interesse dell’Amministrazione alla prosecuzione del giudizio deve essere concreto e attuale; non è sufficiente un generico richiamo alla possibilità futura di recuperare somme, se il credito portato dalla cartella risulta già soddisfatto.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la misura è riservata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
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