Cassazione Civile, Ordinanza n. 10633/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle/atti prodromici per tributi erariali. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della società contribuente limitatamente ad alcuni atti, ritenendo nulle: le notifiche via PEC effettuate a un indirizzo non valido, per mancata prova del successivo adempimento previsto dalla legge; e le notifiche eseguite ex art. 140 c.p.c. per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle, sostenendo che, in caso di PEC invalida, bastasse la prova dell’invio della raccomandata informativa e non della sua ricezione; (2) violazione delle regole di valutazione della prova, lamentando che la documentazione prodotta dimostrasse gli adempimenti necessari; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, per avere la CTR ritenuto inidonea la prova senza adeguata spiegazione; (4) violazione della disciplina sull’irreperibilità assoluta, con riferimento a una cartella notificata presso uno studio professionale trasferito, che secondo il ricorrente sarebbe stata validamente notificata. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulle spese di lite, deducendo la violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 e un vizio motivazionale della statuizione di compensazione.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il secondo motivo del ricorso principale, limitatamente alla cartella n. 07120160004665317000, ritenendo dalla documentazione allegata che la raccomandata informativa risultasse regolarmente inoltrata e che la valutazione della CTR fosse quindi erronea. Ha rigettato il primo motivo, affermando che, in caso di notifica a mezzo PEC con indirizzo invalido, la validità della procedura richiede la prova del deposito telematico dell’atto presso Infocamere e del semplice invio della raccomandata informativa, non la prova della sua ricezione. Ha rigettato il terzo motivo, escludendo la motivazione apparente perché la CTR aveva esaminato specificamente le singole cartelle e le relative risultanze documentali. Ha rigettato anche il quarto motivo, confermando la nullità della notifica per difetti del procedimento ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, pur correggendo la ratio decidendi della CTR: mancava la prova delle ricerche necessarie e non ricorreva comunque l’irreperibilità assoluta. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito, perché la cassazione con rinvio impone al giudice di merito di provvedere nuovamente anche sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso principale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione di norme processuali.
art. 26, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È invocato per la disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento, in combinazione con le regole sulla notifica a mezzo PEC.
art. 60 ter, terzo comma, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dal ricorrente per sostenere la correttezza della procedura notificatoria in caso di indirizzo PEC invalido.
Richiamato per censurare l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito.
Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze documentali da parte del giudice di appello.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato sia per la motivazione della sentenza tributaria sia per la statuizione sulle spese.
Richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente o perplessa della sentenza impugnata.
È evocato indirettamente nella parte della decisione che distingue la notifica ex art. 140 c.p.c. dalla comunicazione informativa prevista per il deposito telematico.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È la norma applicata per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta; la Corte ribadisce che richiede un effettivo accertamento delle ricerche e non può essere usata in modo meramente formale.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese in assenza dei presupposti legali.
È menzionato per il deposito della memoria della controricorrente.
Massime di principio
- Nella notificazione di un atto tributario a mezzo PEC, quando l’indirizzo è invalido o non abilitato alla ricezione per causa imputabile al contribuente, la validità del procedimento si perfeziona con il deposito telematico dell’atto nell’area dedicata e con il semplice invio della raccomandata informativa; non è richiesta la prova della ricezione di quest’ultima.
- La prova del corretto perfezionamento della notificazione deve essere specifica e riferita al singolo atto: il notificante deve dimostrare sia il deposito telematico sia l’invio della comunicazione informativa, senza limitarsi a documentazione generica o esemplificativa non agevolmente rinvenibile nel fascicolo.
- La motivazione è apparente solo quando il testo della sentenza non consente di percepire le ragioni della decisione; non sussiste nullità se il giudice di merito indica, per ciascun atto contestato, le ragioni del proprio convincimento e le risultanze documentali esaminate.
- La notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 presuppone un reale accertamento dell’irreperibilità del destinatario all’esito delle ricerche dovute, da dar conto nella relata; non basta una formula generica né il mero riscontro che il destinatario non si trovi nel luogo indicato.
- L’irreperibilità assoluta non può essere affermata in modo automatico quando dagli atti risultino dati utili per rintracciare il destinatario: occorre verificare se il trasferimento sia avvenuto in luogo sconosciuto e se siano state effettivamente esperite le ricerche previste dal sistema notificatorio.
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