Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26837/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento introdotto nel 2006 dal condominio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un'opera ritenuta abusiva eseguita da un proprietario, opera che avrebbe causato infiltrazioni in un appartamento condominiale. In primo grado intervenivano anche la proprietaria dell'immobile danneggiato e due avvocati che chiedevano il risarcimento del pregiudizio subito per la forzata sospensione dell'attività professionale esercitata nei locali. Il tribunale accoglieva in parte le domande, condannando l'autore dell'opera e, in solido con il condominio, al risarcimento dei danni. In appello la decisione veniva parzialmente riformata e veniva rigettata la domanda dell'avvocato ricorrente, per carenza di prova sia del danno patrimoniale da sospensione dell'attività sia dell'ulteriore danno non patrimoniale: la corte territoriale rilevava l'assenza di prova di un contratto di locazione o di una coincidenza tra studio legale e locali danneggiati, nonché la mancanza di elementi fiscali o documentali idonei a dimostrare perdita di fatturato o sviamento di clientela. Con il ricorso per cassazione il professionista ha articolato quattordici motivi, deducendo, tra l'altro: improcedibilità dell'appello principale per mancata mediazione obbligatoria; difetto di ius postulandi del difensore dell'appellante principale per incompatibilità professionale; valore di confessione o riconoscimento di debito di una proposta conciliativa formulata in assemblea; tardività e inammissibilità dell'appello incidentale del condominio; preclusioni derivanti dalla fase cautelare; erronea valutazione della produzione documentale e della notificazione dell'appello; mancata ammissione di prove testimoniali e consulenza tecnica; omessa considerazione di asseriti dati fiscali e di altri elementi di danno; questioni relative ad altri difensori e a vizi della notificazione; nonché, in via derivata, la ritenuta inammissibilità delle impugnazioni e l'erronea regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi principalmente sotto i profili dell'autosufficienza, della pertinenza alla ratio decidendi e della corretta applicazione delle regole processuali, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato, tra l'altro, che la mediazione obbligatoria non era applicabile al giudizio iniziato prima del d.lgs. 28/2010 e che, in ogni caso, nel giudizio di appello la mediazione può essere disposta solo dal giudice; che la dedotta incompatibilità del difensore non dimostrava l'assenza di una valida difesa; che la mera offerta conciliativa non era stata trascritta né specificamente dedotta come riconoscimento di debito; che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'appello principale rimette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza; che la mancata partecipazione alla fase cautelare non preclude la difesa nel merito; che la contestata presenza della copia della sentenza era irrilevante perché la decisione si fondava su altra ratio; che la consulenza tecnica è discrezionale e non può supplire a carenze probatorie; che i documenti nuovi in appello sono ammissibili solo nei limiti previsti dalla disciplina vigente; che le censure relative ad altre parti o a questioni deontologiche erano prive di interesse o non coglievano la ratio decidendi; e che il vizio di notificazione, quand'anche sussistente, era sanato dalla costituzione in giudizio della parte. Il ricorso è stato infine rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione proposto dall'avvocato. Ha ritenuto che la decisione della corte d'appello fosse corretta nel negare il risarcimento richiesto dal professionista per mancata prova del danno da sospensione dell'attività e del danno non patrimoniale. Tutti i motivi sono stati giudicati infondati o inammissibili: alcuni per difetto di autosufficienza, altri perché non pertinenti alla ratio decidendi, altri ancora perché fondati su preclusioni processuali non esistenti o su norme non applicabili al caso. La Corte ha confermato, in particolare, che l'onere di provare il pregiudizio economico e l'effettivo svolgimento dell'attività professionale nei locali danneggiati incombeva sul ricorrente e che tale prova non era stata fornita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28/2010, art. 5, commi 1-bis e 2

    La mediazione obbligatoria non era applicabile al giudizio iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto; in appello può essere disposta solo dal giudice, che non è obbligato a farlo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalle censure, ma la Corte ha rilevato che molte doglianze non colpivano la ratio decidendi o erano formulate in modo generico.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sul vizio di motivazione e sulle violazioni di legge sono state respinte perché non adeguatamente sviluppate o non autosufficienti.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La mancata trascrizione specifica del documento o della proposta conciliativa impedisce il vaglio della doglianza.

  • art. 1988 c.c.

    La proposta economica richiamata dal ricorrente non è stata ritenuta sufficiente, in assenza di specifica trascrizione e allegazione, a integrare un riconoscimento di debito.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato per sostenere il giudicato, ma la censura è stata respinta perché infondata nei presupposti.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale rimette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato, ma senza incidere sull'esito del motivo.

  • art. 1171 c.c.

    Richiamato nel contesto della denuncia di nuova opera e danno temuto, ma le censure sono state giudicate non pertinenti o inammissibili.

  • art. 1172 c.c.

    Richiamato nel contesto della tutela cautelare contro nuova opera e danno temuto, ma non è stato ritenuto ostativo alla difesa nel merito.

  • art. 669-sexies c.p.c.

    La partecipazione o la contumacia nella fase cautelare non preclude la difesa nel successivo giudizio di merito.

  • art. 325 c.p.c.

    La doglianza sulla tardività dell'appello incidentale è stata respinta alla luce della disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla tempestività dell'impugnazione, ma non decisivo.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla struttura dell'impugnazione, ma la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite sull'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 388 c.p.c.

    Richiamato senza incidenza autonoma sulla decisione.

  • art. 2714 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria di documenti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o irrilevante.

  • art. 2715 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria documentale, senza decisività nel caso.

  • art. 2716 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria documentale, senza decisività nel caso.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla preclusione difensiva, ma la mancata partecipazione alla fase sommaria non esclude la difesa nel merito.

  • art. 345 c.p.c.

    I documenti nuovi in appello sono ammissibili solo nei limiti consentiti dalla disciplina vigente e non liberamente per supplire alla carenza probatoria.

  • d.l. 83/2012, art. 54, conv. in L. 134/2012

    Ha modificato la disciplina delle nuove produzioni documentali in appello; la modifica si applica al caso perché la sentenza di primo grado è stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica, ma il giudice di merito ha discrezionalità nel disporla.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla prova, ma le doglianze sono state giudicate non fondate.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio; il suo espletamento resta discrezionale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la quantificazione del danno, ma non è stato possibile accertare il pregiudizio allegato per carenza di prova.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa, ma la Corte ha escluso i presupposti per usarla in assenza di prova del danno.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non ha inciso sul decidere.

  • art. 1803 c.c.

    Richiamato in relazione a un dedotto comodato, ma la Corte ha escluso la prova dell'effettiva attività professionale nei locali danneggiati.

  • art. 7 L. 247/2012

    Richiamato dal ricorrente sulla professione forense, ma senza dimostrazione decisiva di un vizio di rappresentanza o difesa.

  • art. 18 L. 247/2012

    Richiamato sulla incompatibilità professionale, ma non è stata fornita prova della cancellazione o mancanza di ius postulandi del difensore.

  • L. 339/2003

    Richiamata in tema di incompatibilità dell'avvocato, ma la Corte ha ritenuto non provata l'incidenza sul ius postulandi.

  • R.D.L. 1578/1933

    Richiamato in tema di disciplina professionale forense, ma senza effetti decisivi sull'esito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma in modo non pertinente rispetto alla ratio della decisione.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi agisce per il risarcimento del danno da sospensione dell'attività professionale deve provare in modo puntuale sia l'effettivo svolgimento dell'attività nei locali interessati sia la concreta incidenza causale dell'evento dannoso sul reddito, sul fatturato o sulla clientela; in mancanza, la domanda va respinta.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alla totale carenza di allegazioni e prove già gravanti sulla parte; il suo espletamento resta rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
  • In appello i documenti nuovi sono ammissibili solo nei limiti stabiliti dalla disciplina processuale vigente; non è consentito produrli liberamente per colmare ex post una prova che la parte avrebbe dovuto offrire prima.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale rimette in discussione l'assetto di interessi risultante dalla sentenza, anche nelle cause scindibili, se la parte avrebbe altrimenti subito un pregiudizio da una modifica dell'assetto originariamente accettato.
  • La partecipazione alla fase cautelare o la contumacia in essa non precludono di difendersi nel successivo giudizio di merito a cognizione piena.
  • Un vizio di notificazione non integra inesistenza se l'atto conserva gli elementi minimi della notificazione; in tal caso la costituzione della parte sanante produce regolarizzazione del vizio.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere autosufficienti e specifiche: la mancata trascrizione o localizzazione nel fascicolo degli atti e dei documenti rilevanti impedisce il controllo di legittimità.
  • È inammissibile la doglianza che non si confronti con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProveImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileResponsabilità civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.