Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04235/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di accertamento notificato l'8 aprile 2019, con cui l'Ufficio aveva recuperato IRPEF, IRAP e IVA dopo una verifica contabile. La ripresa era fondata sul rilievo del mancato pagamento di un fornitore estero, con conseguente eliminazione dei costi relativi. Nei giudizi di merito la pretesa era stata confermata; in cassazione la ricorrente proponeva tre motivi, di cui nel testo risultano esaminati il primo e il secondo. Con il primo denunciava la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 e dell'art. 24 della L. 4/1929, sostenendo la necessità del termine dilatorio di sessanta giorni e del contraddittorio preventivo; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2727 c.c., contestando l'uso di presunzioni semplici per sorreggere l'accertamento induttivo. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine dilatorio di sessanta giorni presuppone un processo verbale di chiusura di accesso/ispezione/verifica e relativa comunicazione, circostanze non ricorrenti in un accertamento documentale 'a tavolino'; inoltre il contraddittorio endoprocedimentale era stato comunque svolto mediante invito e quattro incontri verbalizzati. La censura fondata sull'art. 24 della L. 4/1929 è stata dichiarata inammissibile perché non riproposta in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto sulla credibilità e rilevanza degli elementi indiziari offerti dall'Ufficio; in ogni caso l'accertamento induttivo può essere fondato anche su presunzioni semplici. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il termine dilatorio di sessanta giorni opera in presenza di un processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica e della sua comunicazione; non si applica automaticamente all'accertamento documentale a tavolino, specie se il contraddittorio è stato comunque instaurato.

  • art. 24 L. 4/1929

    La censura è stata reputata inammissibile perché la questione non era stata riproposta in appello.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    L'accertamento induttivo può essere sorretto da elementi presuntivi e la valutazione della loro gravità, precisione e concordanza compete al giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate come base dell'accertamento fiscale, se gli indizi sono ritenuti attendibili e idonei dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel controllo fiscale documentale 'a tavolino' non opera automaticamente il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente, se non vi è un processo verbale di chiusura di accesso/verifica e se il contraddittorio è comunque stato garantito.
  • La deduzione di nullità o violazioni procedimentali deve essere coltivata in modo coerente nei gradi di merito; la questione non riproposta in appello è inammissibile in cassazione.
  • L'accertamento induttivo può essere legittimamente fondato anche su presunzioni semplici, purché il giudice di merito ne riconosca la credibilità e la rilevanza secondo una valutazione insindacabile in sede di legittimità nei limiti del vizio di legge.
  • In cassazione non è consentito sostituire la propria lettura del compendio indiziario a quella compiuta dal giudice di merito, quando la decisione impugnata abbia già accertato la sufficienza e attendibilità degli elementi posti a base della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.