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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20546/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un'azione di accertamento della responsabilità per danno ambientale relativa a terreni pubblici prossimi a un sito di interesse nazionale. I giudici di merito hanno ritenuto che l'impresa fosse responsabile per insufficienza del sistema di contenimento dell'inquinamento e per omessa adozione di misure idonee a impedire la diffusione delle sostanze inquinanti dal proprio sito verso il suolo e le acque sotterranee circostanti. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, sostenendo: 1) omesso esame delle risultanze istruttorie e della CTU, nonché violazione delle regole sulla prova e nullità della motivazione, per avere la corte territoriale trascurato che l'impresa avrebbe adottato tempestivamente le misure previste e che il Ministero avrebbe ritardato le bonifiche; 2) erronea applicazione della disciplina ambientale, perché si sarebbe dovuto applicare il Codice dell'Ambiente e non la disciplina previgente, con conseguente improcedibilità/inammissibilità o rigetto della domanda, dato che la bonifica sarebbe già stata avviata; 3) erronea affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. e ulteriore violazione della disciplina ambientale; 4) extrapetizione, perché sarebbe stata accolta una domanda più ampia di quella proposta, estesa ad aree esterne ai terreni dell'impresa; 5) omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stata contestata l'affermazione di responsabilità esclusiva; 6) omesso esame dell'esistenza di un inquinamento diffuso e dell'insussistenza di una responsabilità esclusiva; 7) violazione della normativa istitutiva del sito di interesse nazionale e della nozione di inquinamento diffuso, con errata attribuzione esclusiva del danno all'impresa; 8) mancata dichiarazione del concorso di colpa del Ministero, per il ritardo nell'approvazione e gestione degli interventi di bonifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano la valutazione delle prove e la motivazione, osservando che si trattava in realtà di una sollecitazione a riesaminare il merito, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era esistente e intellegibile. Ha poi affermato che la disciplina applicabile al danno ambientale va individuata in base alla normativa vigente al momento dei fatti causativi del danno, mentre la disciplina sopravvenuta sul Codice dell'Ambiente non era applicabile alla fattispecie; perciò era corretta l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986. Ha chiarito che il richiamo all'art. 2050 c.c. era stato utilizzato solo per qualificare l'attività di raffineria come pericolosa/inquinante, non per fondare la responsabilità su tale norma. Ha escluso l'extrapetizione, rilevando che la domanda ministeriale riguardava la diffusione incontrollata di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee. Ha ritenuto infondata anche la doglianza sull'omessa pronuncia, perché la corte d'appello aveva implicitamente respinto il motivo con cui si contestava la responsabilità esclusiva. Ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione del concorso di colpa del Ministero, perché l'impegno alla bonifica risultava assunto solo in epoca successiva ai fatti di causa. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio ex n. 5 non può tradursi in un nuovo giudizio sul fatto e che, in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse rationes di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo che lo invoca è stato ritenuto, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione.

  • art. 2050 c.c.

    Il suo richiamo nella sentenza impugnata è stato letto come mero riferimento qualificatorio all'attività pericolosa/inquinante, non come base autonoma della responsabilità nel giudizio di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché diretta in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Non ricorre la nullità per motivazione mancante o apparente quando la sentenza contiene una motivazione comprensibile e riferita ai dati istruttori.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 18 L. 349/1986

    La Corte lo considera applicabile ratione temporis ai fatti di causa, poiché la normativa sopravvenuta sul Codice dell'Ambiente non era ancora vigente al momento delle condotte e dei monitoraggi richiamati a base della domanda.

  • Direttiva 2004/35/CE

    È richiamata quale fonte del successivo sistema speciale di tutela ambientale, ma non ritenuta applicabile ai fatti antecedenti.

  • d.lgs. 152/2006

    La Corte distingue tra disciplina sopravvenuta e fatti di causa, affermando che la disciplina ambientale codicistica non si applica retroattivamente alla definizione della responsabilità per i fatti anteriori.

  • art. 303, lett. i), d.lgs. 152/2006

    La censura che lo richiama è ritenuta generica e comunque riferita alla liquidazione del danno, non all'azione di mero accertamento della responsabilità oggetto del giudizio.

  • art. 311, comma 3, d.lgs. 152/2006

    La Corte richiama il principio per cui i criteri di liquidazione sono quelli della disciplina vigente al momento stabilito dalla legge, ma nel caso concreto la questione della liquidazione non era centrale perché si discuteva dell'accertamento della responsabilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è extrapetizione se il giudice si pronuncia sulla diffusione dell'inquinamento come chiesto dall'attore, anche se la domanda fa riferimento all'origine delle sostanze nei terreni del convenuto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso di colpa è escluso quando il preteso comportamento concorrente del danneggiato o di altro soggetto risulti collocato temporalmente in epoca successiva ai fatti causativi del danno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito prospettare sotto le mentite spoglie della violazione di legge una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione si riduce ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
  • In materia di danno ambientale, la disciplina applicabile alla responsabilità va individuata in base alla normativa vigente al momento dei fatti generatori del danno; la normativa sopravvenuta non opera retroattivamente sulla responsabilità per fatti anteriori.
  • Il richiamo a una norma generale dell'illecito civile può avere funzione meramente descrittiva o qualificatoria dell'attività, senza che ciò significhi applicazione autonoma di quel diverso regime di responsabilità.
  • Non sussiste extrapetizione quando il giudice si mantenga entro il perimetro della domanda, anche se precisa o interpreta in modo estensivo gli elementi di fatto che descrivono la diffusione del danno.
  • L'omessa pronuncia può ritenersi esclusa quando la decisione di merito, pur senza affrontare espressamente il motivo, ne esaurisca implicitamente il contenuto con una statuizione incompatibile con la censura proposta.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificamente indicate le divergenze tra la motivazione di primo grado e quella di appello.
  • Il concorso di colpa non può essere fondato su condotte temporalmente successive ai fatti generatori del danno, se tali condotte non hanno inciso causalmente sulla sua produzione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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