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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04913/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su ritenute alla fonte relative all'anno d'imposta 2007, per omessi o tardivi versamenti. La società contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo di avere regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento, ottenendo l'accoglimento in primo grado. In appello, l'Amministrazione finanziaria aveva contestato la decisione di primo grado, sostenendo che il ricorso introduttivo e la documentazione non escludevano la legittimità della pretesa e che, in materia di omessi o tardivi versamenti, spettava comunque al contribuente fornire la prova documentale delle circostanze dedotte. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello per asserita mancanza di specificità dei motivi; con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 per erronea applicazione del requisito di specificità dell'impugnazione, richiamando il principio secondo cui è sufficiente anche la riproposizione in appello delle ragioni già poste a base dell'atto impugnato; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sul controllo automatizzato e nullità della sentenza per avere il giudice regionale esaminato il merito nonostante la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che l'appello erariale conteneva una ricostruzione della vicenda, la menzione della decisione di primo grado e specifiche critiche alla sentenza appellata, con conseguente rispetto del requisito di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche quando l'appellante ribadisca o riproponga le ragioni già poste a fondamento della propria pretesa, purché l'atto contenga comunque una critica riconoscibile alla decisione di primo grado.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento; il motivo correlato è rimasto assorbito.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973; il relativo profilo è rimasto assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalle ricorrenti come parametro della denunciata nullità per l'asserito esame del merito da parte del giudice d'appello nonostante la declaratoria di inammissibilità; il profilo non è stato esaminato per l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in combinazione con l'art. 115 c.p.c. quale norma di raccordo del processo tributario con il codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali: è sufficiente che dall'atto emerga, con chiarezza, la critica alla decisione impugnata e la riproposizione delle ragioni poste a sostegno della pretesa o della difesa già svolte in primo grado.
  • L'appello non può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità quando l'atto contenga la ricostruzione della vicenda, l'indicazione delle statuizioni di primo grado censurate e argomentazioni contrastanti rispetto alla motivazione della sentenza appellata.
  • Quando il primo motivo di ricorso in cassazione è accolto e determina la cassazione con rinvio, restano assorbiti gli ulteriori motivi non esaminati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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