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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6714/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 06/07/2021. Stanchi contestava la condanna per abuso d'ufficio e il mancato riconoscimento dell'assenza dell'elemento soggettivo e della doppia ingiustizia, nonché la valutazione circa l'obbligo di acquisire informazioni antimafia (autocertificazioni vs. richiesta preventiva alla Prefettura). I Pompa e Maggio impugnavano le condanne per invasione di suolo/edifici e l'applicazione della recidiva, sostenendo di aver agito confidando nelle autorizzazioni comunali e contestando la relazione tra precedenti e nuovo episodio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Per i tre esercenti (Pompa e Maggio) è stata confermata la sussistenza del reato di invasione di edifici: i giudici hanno ritenuto provate alterazioni e aumenti di cubatura, allacci non consentiti e consapevolezza dell'illegittimità delle autorizzazioni, nonché la corretta applicazione della recidiva. Per Stanchi è stata confermata la responsabilità per abuso d'ufficio e il concorso negli illeciti edilizi degli esercenti: la Corte ha ritenuto che il dirigente non abbia adempiuto all'obbligo di acquisire preventivamente le comunicazioni antimafia e che abbia rilasciato autorizzazioni macroscopicamente illegittime, persistendo nonostante i rilievi della Prefettura; inoltre la condotta è stata ritenuta ancora rilevante alla luce della riforma del 2020 poiché ha violato norme specifiche. Ai ricorrenti sono state condannate le spese processuali e disposta la comunicazione della sentenza al Comune di Foggia.

Norme richiamate

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita', ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni

    La riforma del 2020 ha ristretto l'ambito del reato agli illeciti che violano regole specifiche e non ambigue; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie fossero violate norme precise (antimafia, edilizie, requisiti per l'esercizio commerciale) perciò la condotta resta perseguibile anche alla luce della riforma

  • artt. 633-639 bis cod. pen. (invasione di edifici/terreni)

    Applicati quando vi siano occupazione abusiva del suolo/strada o edifici con finalita' di profitto; la Corte ha ritenuto integrato il dolo specifico per la consapevolezza dell'altruita' del bene e la finalita' commerciale deducibile dalle opere realizzate e dalle modifiche strutturali

  • D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico edilizia), art. 44 lett. B e artt. 3,6,10,22,31,44,85,86,87,93

    Richiamate per dimostrare l'illegittimita' degli interventi edilizi e le violazioni alle prescrizioni autorizzative; hanno costituito norme specifiche la cui inosservanza ha contribuito alla valutazione di illecito penale

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), artt. 67, 83, 84

    Stabiliscono l'obbligo di acquisire la comunicazione/ documentazione antimafia prima di rilasciare determinate autorizzazioni; la Corte ha ritenuto che il dirigente fosse tenuto alla richiesta preventiva alla Prefettura in assenza di idonee autocertificazioni

  • d.lgs. n. 59/2010, art. 71

    Individua i casi ostativi all'esercizio dell'attivita' commerciale (precedenti penali rilevanti); utilizzato per valutare la legittimita' delle autorizzazioni rilasciate ai titolari dei chioschi

  • d.lgs. n. 114/1998, art. 5

    Richiamato nel quadro normativo relativo ai requisiti per le autorizzazioni commerciali e alle verifiche richieste dalle amministrazioni

  • decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020

    Ha modificato l'art. 323 cod. pen. restringendone l'ambito; la Corte ha precisato che la riforma non esclude responsabilita' per fatti antecedenti quando la condotta abbia violato norme specifiche

  • art. 5 d.lgs. n. 114/1998 e art. 83 del d.lgs. n. 159/2011 (rilevanze procedurali antimafia)

    Usate per ricostruire l'obbligo procedurale di acquisizione di informazioni antimafia da parte dell'amministrazione prima del rilascio delle autorizzazioni

  • art. 42 comma 2 e art. 47 comma 3 cod. pen. (richiamati dalla difesa)

    Censurati dalla difesa come erroneamente applicati, ma la Corte non ha ritenuto fondate tali doglianze; non hanno inciso sul giudizio di legittimita' della condotta

  • art. 616 cod. proc. pen. (onere spese processuali)

    Applicato per porre a carico dei ricorrenti le spese processuali conseguenti al rigetto dei ricorsi

Massime di principio

  • Il dirigente pubblico che rilascia autorizzazioni deve acquisire preventivamente le verifiche antimafia previste dalla normativa quando non vi siano idonee autocertificazioni o certificati validi in atti; la mancata acquisizione e il rilascio di autorizzazioni a soggetti con precedenti ostativi possono costituire abuso d'ufficio.
  • La mera esistenza di precedenti autorizzazioni rilasciate in passato non legittima automaticamente il rilascio di nuove autorizzazioni: il procedimento riparte quando si presenta nuova istanza, con il conseguente obbligo di verifiche aggiornate.
  • Per il reato di invasione di edifici/terreni rileva non solo l'assenza di titolo ma anche la consapevolezza dell'illegittimita' e la realizzazione di opere che rendono stabile l'occupazione; confidare in un'autorizzazione comunale non tutela se l'autorizzazione e' palesemente illegittima e il richiedente ne era al corrente.
  • L'applicazione della recidiva richiede una valutazione concreta e comparativa dei precedenti: non e' sufficiente il loro mero accertamento formale, ma occorre valutare omogeneita', gravita' e temporalita' rispetto al nuovo fatto.
  • La riforma del 2020 dell'art. 323 cod. pen. restringe la fattispecie, ma non produce automaticamente l'impunibilita' per fatti anteriori quando la condotta ha violato norme precise e non meramente principi generali di imparzialita' e buon andamento.
  • La persistenza nel rilasciare provvedimenti nonostante rilievi ufficiali (es. Prefettura) e l'omessa autotutela/revocazione possono essere valorizzate come indizio del dolo intenzionale del pubblico ufficiale.

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