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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6717/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la condanna per contravvenzione (art.110 c.p. e 193 r.d. 27/07/1934, n.1265) per avere nella struttura sanitaria realizzato un ambulatorio in luogo della sala d'attesa prevista dall'autorizzazione regionale e per l'omessa realizzazione di un locale per terapie di gruppo. Hanno dedotto tre motivi: (1) violazione delle norme processuali (art.521 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale aveva riportato fatti che avrebbero dovuto attivare il pubblico ministero ai sensi dell'art.516 c.p.p. e che ciò avrebbe comportato la nullità ai sensi dell'art.522 c.p.p.; (2) carenza dell'elemento soggettivo e uso di ragionamenti probabilistici per affermare la responsabilità, reclamando che i responsabili avevano confidato nelle autorizzazioni dell'Ufficio tecnico; (3) omesso riconoscimento del beneficio della non menzione e contestazione circa la statuizione delle spese processuali, tenuto conto della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato basandosi sull'ispezione amministrativa del NAS che aveva accertato la difformità tra lo stato di fatto e la planimetria autorizzata, e che i ricorrenti avevano avuto la possibilità di difendersi durante l'ispezione ma non avevano prodotto provvedimenti autorizzativi che giustificassero le difformità. Sul profilo processuale, la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno contestato puntualmente la motivazione e non hanno chiesto il beneficio della non menzione, perciò erano privi di interesse. Ha anche chiarito che la sospensione condizionale della pena non sospende l'obbligazione civile relativa alle spese processuali; conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per il concorso di persone nel reato; la sentenza ha ritenuto applicabile la fattispecie in relazione ai ruoli ricoperti dai ricorrenti nella struttura.

  • art. 193 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

    Norma sulla disciplina edilizio-sanitaria o autorizzativa richiamata quale norma contravvenzionale violata dalla difformità rispetto all'autorizzazione regionale.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare quanto riportato in sentenza; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché la motivazione del Tribunale è stata adeguata e non hanno prospettato un confronto puntuale con essa.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Norma evocata dai ricorrenti come possibile iniziativa del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che le notizie di fatto siano state adeguatamente rappresentate e non costituiscano motivo di nullità della sentenza.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti come base per la nullità; la Corte ha escluso la nullità ritenendo regolare la motivazione e l'istruttoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ne consegue l'onere delle spese e della somma a carico dei ricorrenti.

  • Giurisprudenza di Sez. 5 (Costanzo, 17/02/2022 e Spensierato, 22/03/2013)

    Richiamate per il principio secondo cui la sospensione condizionale della pena non sospende l'esecuzione dell'obbligazione civile costituita dalle spese processuali.

Massime di principio

  • La documentazione e i rilievi derivanti da ispezioni amministrative (es. verbali NAS) possono costituire adeguata base probatoria per la condanna se il giudice li valuta e li integra nella motivazione.
  • Spetta all'imputato, che pretende di fondarsi su autorizzazioni diverse dallo stato di fatto, produrre tempestivamente i provvedimenti amministrativi o le prove che giustifichino la difformità; la mera affermazione di aver confidato in autorizzazioni tecniche non è sufficiente.
  • Un motivo di cassazione che non confronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata è suscettibile di inammissibilità per carenza di specificità o per mancato superamento del filtro di ammissibilità.
  • La sospensione condizionale della pena non incide sull'obbligazione civile relativa alle spese processuali: tali obbligazioni rimangono esigibili anche se la pena principale è sospesa.
  • Il beneficio della non menzione non si applica d'ufficio: l'interessato deve attivarsi per chiederlo; in sua assenza non sussiste interesse a censurare la mancata applicazione.
  • Le questioni processuali che invocano nullità richiedono una precisa indicazione del vizio e del nesso con la tutela degli interessi rilevanti; censure generiche o basate su mere deduzioni probabilistiche sono difficilmente accolte.

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