Cassazione Penale, Sentenza n. 6717/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la condanna per contravvenzione (art.110 c.p. e 193 r.d. 27/07/1934, n.1265) per avere nella struttura sanitaria realizzato un ambulatorio in luogo della sala d'attesa prevista dall'autorizzazione regionale e per l'omessa realizzazione di un locale per terapie di gruppo. Hanno dedotto tre motivi: (1) violazione delle norme processuali (art.521 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale aveva riportato fatti che avrebbero dovuto attivare il pubblico ministero ai sensi dell'art.516 c.p.p. e che ciò avrebbe comportato la nullità ai sensi dell'art.522 c.p.p.; (2) carenza dell'elemento soggettivo e uso di ragionamenti probabilistici per affermare la responsabilità, reclamando che i responsabili avevano confidato nelle autorizzazioni dell'Ufficio tecnico; (3) omesso riconoscimento del beneficio della non menzione e contestazione circa la statuizione delle spese processuali, tenuto conto della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato basandosi sull'ispezione amministrativa del NAS che aveva accertato la difformità tra lo stato di fatto e la planimetria autorizzata, e che i ricorrenti avevano avuto la possibilità di difendersi durante l'ispezione ma non avevano prodotto provvedimenti autorizzativi che giustificassero le difformità. Sul profilo processuale, la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno contestato puntualmente la motivazione e non hanno chiesto il beneficio della non menzione, perciò erano privi di interesse. Ha anche chiarito che la sospensione condizionale della pena non sospende l'obbligazione civile relativa alle spese processuali; conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per il concorso di persone nel reato; la sentenza ha ritenuto applicabile la fattispecie in relazione ai ruoli ricoperti dai ricorrenti nella struttura.
art. 193 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
Norma sulla disciplina edilizio-sanitaria o autorizzativa richiamata quale norma contravvenzionale violata dalla difformità rispetto all'autorizzazione regionale.
Richiamato dai ricorrenti per censurare quanto riportato in sentenza; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché la motivazione del Tribunale è stata adeguata e non hanno prospettato un confronto puntuale con essa.
Norma evocata dai ricorrenti come possibile iniziativa del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che le notizie di fatto siano state adeguatamente rappresentate e non costituiscano motivo di nullità della sentenza.
Richiamata dai ricorrenti come base per la nullità; la Corte ha escluso la nullità ritenendo regolare la motivazione e l'istruttoria.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ne consegue l'onere delle spese e della somma a carico dei ricorrenti.
Giurisprudenza di Sez. 5 (Costanzo, 17/02/2022 e Spensierato, 22/03/2013)
Richiamate per il principio secondo cui la sospensione condizionale della pena non sospende l'esecuzione dell'obbligazione civile costituita dalle spese processuali.
Massime di principio
- La documentazione e i rilievi derivanti da ispezioni amministrative (es. verbali NAS) possono costituire adeguata base probatoria per la condanna se il giudice li valuta e li integra nella motivazione.
- Spetta all'imputato, che pretende di fondarsi su autorizzazioni diverse dallo stato di fatto, produrre tempestivamente i provvedimenti amministrativi o le prove che giustifichino la difformità; la mera affermazione di aver confidato in autorizzazioni tecniche non è sufficiente.
- Un motivo di cassazione che non confronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata è suscettibile di inammissibilità per carenza di specificità o per mancato superamento del filtro di ammissibilità.
- La sospensione condizionale della pena non incide sull'obbligazione civile relativa alle spese processuali: tali obbligazioni rimangono esigibili anche se la pena principale è sospesa.
- Il beneficio della non menzione non si applica d'ufficio: l'interessato deve attivarsi per chiederlo; in sua assenza non sussiste interesse a censurare la mancata applicazione.
- Le questioni processuali che invocano nullità richiedono una precisa indicazione del vizio e del nesso con la tutela degli interessi rilevanti; censure generiche o basate su mere deduzioni probabilistiche sono difficilmente accolte.
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