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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6719/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione che gli ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per 1 anno, deducendo violazione di legge (artt. 133, 203, 228 e 229 c.p.) e contestando la motivazione della Corte di appello sulla mancata verifica della pericolosità attuale. Sostiene che la Corte ha dato rilievo a condotte remote nel tempo e ha travisato le dichiarazioni del collaboratore Pellicori, che invece attestavano il suo allontanamento volontario dal sodalizio criminale già quattro anni prima. Denuncia inoltre che la misura è stata applicata come un automatismo nonostante la sua regolare condotta successiva, la liberazione anticipata e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato la sussistenza della pericolosita sociale attuale, valutando nel loro complesso le dichiarazioni del collaboratore Pellicori e i numerosi elementi di fatto: custodia di ingenti quantitativi di droga e di armi per il sodalizio, incendio di un autocompattatore con minaccia armata agli autisti, esplosione di colpi di pistola per finalita intimidatorie, e segnalazioni di possesso/porto d'arma da parte di altri collaboratori. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la valutazione della pericolosità sociale e della necessita della misura di sicurezza e una valutazione di merito sindacabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione, mentre nel caso di specie la motivazione era congrua.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i limiti della motivazione in ricorso: il ricorso deve essere contenuto nei limiti necessari per la motivazione (limitazione formale dei motivi).

  • art. 133 c.p.

    Citato dal ricorrente tra le norme violate; la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura relativa all'applicazione delle circostanze o alla qualificazione della personalita criminale del ricorrente.

  • art. 203 c.p.

    Richiamato nella doglianza del ricorrente come normativa relativa alle misure di sicurezza o alla loro modulazione; la Corte non ha ravvisato travisamento normativo.

  • art. 228 c.p.

    Citato dal ricorrente fra le norme contestate (probabilmente in tema di circostanze o continuazione); la Suprema Corte non ha accolto le argomentazioni di vizio normativo.

  • art. 229 c.p.

    Altro riferimento normativo posto dal ricorrente; dalla decisione emerge che la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sui fatti rilevanti per la pericolosita.

  • art. 417 c.p.

    Richiamato dalla Cassazione per il principio che l'applicazione della misura di sicurezza (liberta vigilata) richiede la verifica della persistenza della pericolosita sociale, valutando sia la gravita dei fatti commessi sia il comportamento successivo; tale verifica e questione di merito adeguatamente motivata dalla Corte di appello.

Massime di principio

  • La valutazione della pericolosita sociale per l'applicazione di una misura di sicurezza e, di regola, una valutazione di merito: in sede di legittimita la Corte puo sindacarla solo se manca una adeguata motivazione o vi e travisamento palese dei fatti.
  • Il fatto che il ricorrente dichiari di essersi allontanato da un sodalizio criminale non impedisce l'applicazione della misura se emergono fatti e condotte gravi (detenzione di ingenti quantitativi di droga, porto/possesso di armi, azioni intimidatorie) che evidenziano ancora pericolosita.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate nel loro contenuto complessivo: estrapolazioni selettive da parte dell'imputato non prevalgono se il giudice ha motivato la valutazione di insieme.
  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti o la regolare condotta successiva non escludono automaticamente la misura di sicurezza; e necessario dimostrare concretamente l'assenza della pericolosita attuale e/o errori nella ricostruzione fattuale del giudice.
  • Per impugnare con successo l'applicazione di una misura di sicurezza occorre mettere in luce specifici vizi di motivazione, travisamento probatorio o omessa considerazione di elementi rilevanti, non semplici valutazioni sulle conclusioni tratte dal giudice di merito.

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