Cassazione Penale, Sentenza n. 6718/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per la cassazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000 (omessa consegna della documentazione fiscale e omissione di dichiarazioni). I motivi: (1) carenza o assenza di motivazione circa l'elemento soggettivo (sostenuta natura colposa anziché dolosa delle condotte, e mancata valutazione dell'evento detentivo del ricorrente); (2) contraddittorietà della motivazione e violazione di legge (art.133 c.p.) relativa al trattamento sanzionatorio, con specifica censura sulla determinazione della pena minima edittale alla luce della modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.158/2015 (art. 6, comma 1), deducendo una presunta reformatio in peius
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che i motivi richiedessero una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità e che la questione relativa all'elemento soggettivo non fosse stata sollevata in sede d'appello. Ha altresì ritenuto la motivazione delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) adeguata e priva di contraddizioni o illogicità manifeste, sia sulla responsabilità che sulla determinazione della pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 10
Norma sul reato tributario contestato (omessa conservazione/consegna di scritture o documenti contabili). La Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità dolosa del rappresentante legale per la mancanza della documentazione e per l'omissione delle dichiarazioni fiscali relative alle annualità indicate nelle scritture contabili.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Disposizione che disciplina i limiti di specificazione del ricorso per cassazione (motivazione nei limiti strettamente necessari). La Corte ha richiamato il principio per sottolineare che il ricorso non può implicare una rivalutazione ampia dei fatti già accertati dal giudice di merito.
cod. pen., art. 133
Norma inerente la determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggiranti). Il ricorrente aveva dedotto violazione di legge nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto invece corretta la motivazione sul trattamento sanzionatorio e non sussistente la pretesa violazione.
d.lgs. n.158/2015, art. 6, comma 1
Norma che ha modificato la disciplina edittale di talune fattispecie; il ricorrente ha sostenuto che la pena minima edittale in vigore al momento del fatto fosse diversa. La Corte ha valutato la determinazione della pena come motivata e non illegittima, ritenendo assente la reformatio in pejus.
cod. proc. pen., art. 597, comma terzo
Principio del divieto di reformatio in pejus. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la seconda istanza non viola il divieto quando, in presenza di una successione di legge più favorevole o di diversa fattispecie, la pena venga rimodulata e comunque risulti diminuita in termini assoluti; quindi non è stata ravvisata violazione nel caso esaminato.
cod. proc. pen., art. 616
Norma che disciplina le spese e le sanzioni a carico del ricorrente in caso di inammissibilità/rigetto del ricorso. Applicata per disporre il pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e le spese del procedimento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non svolge una revisione libera dei fatti: non è consentita la riconsiderazione complessiva della valutazione probatoria operata dal giudice di merito.
- Motivi e censure di fatto, o nuovi argomenti non proposti in sede di appello, possono essere dichiarati inammissibili in Cassazione se impongono una rivalutazione dei fatti.
- Perché un motivo di cassazione sia accolto per carenza di motivazione occorre che la mancanza, la contraddittorietà o l'illogicità della decisione siano manifeste e riferite ad aspetti essenziali ai fini della decisione.
- La qualificazione dell'elemento soggettivo (dolo vs colpa) deve essere contestata e trattata tempestivamente nei gradi di merito: l'eccezione sollevata per la prima volta in Cassazione è frequentemente inammissibile.
- La determinazione della pena è una valutazione di merito insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata; la presunta reformatio in pejus va valutata alla luce della normativa applicabile e della riduzione in termini assoluti della pena.
- La mancata esibizione di documentazione fiscale e il comportamento processuale (assenza di denunce di smarrimento, omissione delle dichiarazioni) possono essere interpretati come indizi rafforzanti del dolo in reati tributari di tipo documentale.
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