Cassazione Penale, Sentenza n. 6720/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 22/09/2021 con cui, in sede di rinvio dalla Cassazione, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e rideterminata la pena in anni 5 e mesi 8 per reati colposi plurimi (omicidio/lesioni). Il ricorrente contestava: (1) violazione di legge e motivazione carente/contraddittoria circa il riconoscimento e la quantificazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla gravità della colpa; (2) errato calcolo degli aumenti di pena (art. 589, comma 4 e art. 81 c.p.) e mancata neutralizzazione dell'aggravante ex art. 590, comma 2, in presenza delle attenuanti generiche; richiesta di annullamento o ricalcolo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la pronuncia impugnata. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come concorso formale ex art. 589, comma 4 c.p., ed ha confermato il metodo di calcolo: determinare la pena per il delitto più grave tenendo conto di aggravanti/attenuanti e poi aumentare ai sensi dell'art. 589; ha escluso contraddittorietà nella motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche rispetto alla gravità della colpa, osservando che le attenuanti possono avere risvolti anche di personalità e che la riduzione non è stata concessa nella massima estensione per la gravità della condotta. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l'erroneo richiamo all'art. 81 nella parte motivazionale posto che non è derivata pena illegale e la pena complessiva è al di sotto della media edittale; ha negato il rimborso delle spese di grado in favore della parte civile assente alla discussione in udienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute anche se la condotta è ritenuta di grave colpa; il giudice può riconoscerle in misura non massima motivando la valutazione complessiva della personalità e del comportamento dell'imputato
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Norma rilevante per la determinazione del trattamento sanzionatorio di base; il giudice valuta l'entità della pena alla luce di aggravanti e attenuanti prima di applicare gli aumenti previsti per il concorso di reati
art. 589, comma 4, cod. pen. (concorso formale/omicidio colposo pluralità di eventi)
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici
La pena va calcolata prima per il reato più grave tenendo conto di aggravanti e attenuanti e solo dopo va aumentata secondo il comma 4; nei concorsi formali/continuità i limiti edittali dei reati satelliti non vincolano la pena finale
art. 81 cod. pen. (cumulo/continuazione)
La sentenza impugnata ha richiamato impropriamente l'art. 81 in parte motivazionale, ma la Corte ha ritenuto che l'errore non abbia inciso sul trattamento sanzionatorio complessivo e non abbia determinato pena illegale; il corretto riferimento per l'aumento in presenza di pluralità di eventi è art. 589, comma 4
art. 590 cod. pen. (lesioni personali, commi rilevanti)
La valutazione degli aumenti per lesioni gravi o gravissime deve rispettare il criterio del calcolo per il reato più grave e le regole del concorso/continuazione; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sul diverso computo degli aumenti non comportassero un'alterazione della legalità della pena applicata
Massime di principio
- Nel concorso formale/nei casi di pluralità di eventi ex art. 589, comma 4 c.p. la pena va determinata: prima si quantifica la pena per il delitto più grave tenendo conto di aggravanti e attenuanti; successivamente si applica l'aumento previsto dal comma 4.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la contestuale ritenuta gravità della colpa: le attenuanti possono avere profili personali e non necessariamente annullano la valutazione negativa sulla condotta; il giudice deve però motivare adeguatamente la misura concessa.
- Errori formali nel richiamo normativo (es. citare art. 81 anziché art. 589) non determinano necessariamente l'illegittimità della pena se il calcolo sostanziale è corretto e la pena risulta legale.
- Quando la pena irrogata è al di sotto della media edittale, non è sempre richiesta una motivazione particolarmente dettagliata della quantificazione, purché il ragionamento complessivo della sentenza renda desumibili i parametri valutativi adottati.
- La presenza di una parte civile che non interviene nella discussione in Cassazione (limitandosi a depositare conclusioni e nota spese) preclude, in genere, l'assegnazione delle spese di grado in suo favore.
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