Cassazione Penale, Sentenza n. 6722/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per violazione del divieto di doppio giudizio (ne bis in idem), sostenendo che la condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) si fondava sulla medesima piattaforma probatoria e sullo stesso fatto storico per cui erano già stati condannati come partecipi dell'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Denunciate, con vari motivi, violazioni e vizi di motivazione e travisamento della prova (richiamo ad artt. 597(3), 624, 628, 649, 606 lett. e) e altre norme di rito), oltre alla censura sulla configurabilità delle aggravanti del "metodo mafioso" e dell'"agevolazione" ai fini dell'esclusione del bis in idem.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto che il giudice del rinvio (Corte d'appello di Napoli) abbia compiuto un accertamento di fatto congruo e non manifestamente illogico: i giudici del merito hanno infatti accertato che l'attività di spaccio contestata era stata riorganizzata in epoca successiva alla scarcerazione di Patrizio Vastarella e configurava un'iniziativa autonoma, con elementi storico-naturalistici (condotta, evento, nesso causale, tempo e luogo) diversi dalla fattispecie già giudicata. La Corte ha confermato la possibilità di coesistenza e, in ipotesi, del concorso formale tra il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) quando emergano programmi diversi o profili organizzativi distinti; ha inoltre stabilito la compatibilità dell'aggravante "metodo mafioso" e dell'agevolazione dell'associazione mafiosa con il reato previsto dall'art. 74, purché risulti che il singolo episodio è stato compiuto avvalendosi del metodo o con la volontà di agevolare l'associazione. Conseguenza: conferma della sentenza impugnata e rigetto dei ricorsi dei difensori.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è una fattispecie associativa con elementi specializzanti rispetto all'art. 416 c.p. in ragione della natura dei reati fine (art. 73 DPR 309/1990). Può coesistere con l'associazione di stampo mafioso se l'associazione ha un programma distinto o se l'attività di narcotraffico costituisce un autonomo settore organizzato.
art. 416-bis c.p.
Configura l'associazione di tipo mafioso caratterizzata dall'uso della forza intimidatrice e dal vincolo di omertà; tutela l'ordine pubblico e l'assetto democratico. La sua esistenza non esclude automaticamente la punibilità anche per reati associativi in materia di stupefacenti quando vi siano profili distinti.
art. 416-bis(1) (aggravante, ex art. 7 d.l. 152/91)
Aumenta la pena per reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa. Si articola in una forma oggettiva (impiego del metodo mafioso) e in una forma soggettiva (volontà di agevolare l'associazione). Può essere applicata anche a reati diversi dall'art. 416-bis, incluso l'art. 74 DPR 309/1990, se ricorrono gli elementi richiesti.
art. 649 c.p.p. (ne bis in idem)
Regola il divieto di secondo giudizio per lo stesso fatto. La Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità hanno chiarito che ai fini dell'art. 649 c.p.p. rileva l'identità del fatto storico (valutazione storico-naturalistica: condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persone), non la sola coincidenza della condotta o del materiale probatorio.
art. 597 comma 3 c.p.p.
Norma processuale richiamata nelle censure difensive riguardo all'accertamento di fatto demandato al giudice del rinvio; la Corte ha ricordato che la valutazione del fatto compiuta dal giudice del merito non è rivalutabile dalla Cassazione salvo vizi di motivazione.
art. 628 c.p.p.
Norma relativa alla efficacia vincolante del giudicato e alle relative impugnazioni; è stata richiamata nelle censure sul presunto travisamento della prova e sulla presunta sovversione di un precedente accertamento definitivo.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione concernente vizio di motivazione; invocato dai ricorrenti per censurare la valutazione della Corte territoriale sull'identità del fatto.
Corte costituzionale, sentenza n. 200/2016
Ha chiarito il criterio dell'identità del fatto storico ai fini del ne bis in idem, confermando che occorre valutare la stessa realtà storico-naturalistica anche oltre la mera coincidenza della condotta.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. n. 1149/2008, Sez. U. n. 10/2001 Cinalli, sezioni indicate in motivazione)
Richiamate per il principio che l'associazione di stampo mafioso e l'associazione finalizzata al narcotraffico possono concorrere o coesistere, e per i criteri di applicazione dell'aggravante del metodo mafioso: il metodo può essere sia elemento strutturale del sodalizio sia circostanza aggravante del singolo reato quando effettivamente impiegato.
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem si applica solo quando sussiste identità del fatto storico valutata in senso storico-naturalistico (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persone); la mera coincidenza di materiale probatorio o di partecipanti non è sufficiente.
- La valutazione della sussistenza del ne bis in idem è essenzialmente un accertamento di fatto del giudice del merito; la Cassazione verifica la congruità della motivazione ma non può rivedere liberamente i fatti.
- Un'associazione mafiosa (art. 416-bis) e un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) possono essere entrambe riconosciute quando emergano programmi o modalità operative differenti o quando l'organizzazione mafiosa abbia un programma più ampio che include ma non si esaurisce nel narcotraffico.
- L'aggravante del "metodo mafioso" e l'aggravante per aver agevolato l'associazione mafiosa possono essere applicate anche a delitti diversi dall'art. 416-bis (compreso art. 74) se è provato che il singolo episodio è stato commesso avvalendosi del metodo o con la volontà di agevolare il sodalizio.
- Per difendersi efficacemente in casi di possibile duplicazione di accuse è fondamentale dimostrare la coincidenza storico-naturalistica del fatto (stesso tempo, luogo, evento, nesso causale) o l'assenza di qualsiasi riorganizzazione/nuovo progetto criminoso che distingua i fatti.
- Le modifiche organizzative o la riorganizzazione di un'attività illecita in un momento successivo possono legittimare la ricostruzione di una autonoma fattispecie associativa a seconda degli elementi di fatto raccolti (captazioni, dichiarazioni di collaboratori, ruoli operativi).
- Quando la corte di merito argomenta in modo logico e congruo sulla distinzione fra reati associativi, la decisione difficilmente sarà rimessa in discussione in Cassazione salvo vizi motivazionali manifesti.
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