Cassazione Penale, Sentenza n. 6716/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: (1) dedotta contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale di Arezzo, alla stregua degli elementi documentali e dichiarativi acquisiti in dibattimento, in particolare quanto al completamento delle operazioni di adeguamento dei macchinari alle prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria; (2) dedotto vizio motivazionale in relazione all'apprezzamento dell'atteggiamento collaborativo e meticoloso dell'imputato, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto escludere l'elemento soggettivo del reato. In memoria di replica è stata altresì invocata la prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e del percorso motivazionale del giudice del merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ricordato il principio dell'autosufficienza e censurato la genericità/estrapolazione di brani probatori come modalità invalida di censura. Ha inoltre evidenziato che l'adempimento tardivo non estingue la contravvenzione ma può rilevare ai fini dell'oblazione (art. 24, comma 3, d.lgs. 758/1994). Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 in ordine ai presupposti della sanzione.
Norme richiamate
Norme cui si riferivano i reati contestati (violazioni in materia di sicurezza sul lavoro relative a prescrizioni dell'autorità sanitaria). Nel processo di merito tali fattispecie costituivano l'impianto accusatorio originario.
Norma applicata dal Tribunale per escludere la punibilità dell'imputato (per particolare tenuità del fatto), motivo per cui il ricorrente impugnava. La Corte di legittimità non ha riconsiderato il merito della valutazione di tale applicazione, dichiarando inammissibile il ricorso.
Decreto Legislativo 19 novembre 1994, n. 758 - art. 24, comma 3
Richiamata dalla Corte per chiarire che l'adempimento tardivo rispetto alle prescrizioni non estingue la contravvenzione, ma può avere rilevanza ai fini dell'oblazione.
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede le conseguenze economiche in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
Corte costituzionale - sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio in ordine all'assenza di elementi che dimostrino colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; tuttavia nella fattispecie la Corte ha ritenuto comunque applicabili le conseguenze economiche previste.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per la rinnovata valutazione del materiale probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- I motivi di cassazione devono essere autosufficienti e non generici; non è consentito estrapolare brani di deposizioni o atti per ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti.
- L'atteggiamento collaborativo dell'imputato e l'adempimento successivo alle prescrizioni possono influire sulla valutazione dell'elemento soggettivo o sulle misure riparatorie, ma si tratta di questioni di merito riservate al giudice di primo grado.
- L'adempimento tardivo non estingue la contravvenzione: può però rilevare ai fini dell'oblazione (d.lgs. 758/1994, art. 24, comma 3).
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che ricorrano elementi che dimostrino l'assenza di colpa nel proporre il ricorso.
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