Cassazione Penale, Sentenza n. 37681/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Timpano impugna la sentenza d'appello che lo aveva condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione e a euro 1.733,00 di multa: contestava la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (non essere rientrato in abitazione entro le ore 21, trovato alle 21:50 nel giardino), la violazione della prescrizione di vivere onestamente per aver detenuto illegalmente una doppietta calibro 12 e cinque cartucce (artt. 2, 4 e 7 legge 2/10/1967 n. 895) e il mancato rispetto dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; inoltre censura la riqualificazione della ricettazione in furto operata dalla Corte territoriale
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o aspecificità: ha ritenuto incensurabile la critica alla valutazione di merito sul fatto e ha considerato generico il secondo motivo per mancata contestazione puntuale della motivazione d'appello (la Corte territoriale aveva ritenuto che l'area in cui Timpano fu trovato fosse aperta e non una stretta pertinenza dell'abitazione). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, confermando di fatto la condanna impugnata, e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
La norma sulla misura di prevenzione (obblighi) è stata interpretata nel senso che il mancato rientro entro l'orario stabilito e la presenza in un'area aperta della proprietà possono integrare la violazione; la Corte ha analizzato la qualificazione del luogo (aperto, non stretta pertinenza) per escludere che si trattasse di privata dimora
artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895
Norme sulla detenzione illegale di armi: la detenzione della doppietta e delle munizioni è stata ritenuta illecito autonomo e funzionale alle contestazioni rispetto alla prescrizione di vivere onestamente
Ricettazione: la Corte territoriale ha ritenuto la fattispecie maggiormente compatibile con il furto e ha riqualificato di conseguenza
Furto: l'arma è stata ritenuta di provenienza furtiva; tuttavia per quella imputazione la Corte ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela del proprietario, come motivato nel provvedimento d'appello
Principio di specialità: richiamato dal ricorrente per sostenere che non era possibile riqualificare la fattispecie, ma la Corte di cassazione ha ritenuto tale censura come critica di merito non ammissibile in sede di legittimità
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi aspecifici o che non contestano puntualmente la motivazione della sentenza impugnata; la Corte l'ha applicata per dichiarare il motivo generico
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha fissato il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione non si possono sollevare censure che si limitino a criticare la valutazione di merito dei fatti: occorre indicare punti di diritto e errori formali o violazioni normative specifiche
- Un motivo di ricorso è inammissibile se generico o non confronta i rilievi specifici della motivazione della sentenza impugnata; bisogna rispondere punto per punto alle argomentazioni motivazionali del giudice a quo
- La qualificazione giuridica dei fatti (es. riqualificazione da ricettazione a furto) è valutazione di merito della Corte territoriale e difficilmente puo' essere riformata in Cassazione senza mostrare errori di diritto
- Nelle contestazioni relative alla detenzione di armi e alle prescrizioni di misure di prevenzione, è rilevante la qualificazione del luogo (privata dimora vs area aperta/pertinenza); la provenienza del bene (furto vs possesso legittimo) richiede prove concrete
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna per spese e l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.: ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni pecuniarie
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