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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37503/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce del 14/05/2021 con cui era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa a Liguori (sentenza 19/09/2018, irrevocabile 15/10/2018) per presunto inadempimento dell'obbligo risarcitorio (danno liquidato in euro 15.000). Il ricorrente deduceva: (1) errore di diritto perché il giudice dell'esecuzione avrebbe ritenuto decaduto il termine per l'adempimento dal momento del passaggio in giudicato nonostante la sentenza non avesse fissato il termine ex art.165 c.p.; secondo parte della giurisprudenza, in mancanza di termine il termine utile coincide con quello dell'art.163 c.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice non avrebbe verificato la concreta impossibilità economica dell'imputato di adempiere, pur essendo stata prodotta documentazione sui redditi/condizioni economiche.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto fondato il primo motivo e hanno enunciato il principio che il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, elemento essenziale della sospensione condizionale della pena, va fissato dal giudice nella sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dal giudice dell'esecuzione; se il termine non viene fissato da alcuno, esso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art.163 c.p. Le Sezioni Unite hanno quindi censurato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione ritenendo l'inadempimento già operante al momento del passaggio in giudicato: la revoca era basata su un errato presupposto. Ne consegue l'accoglimento del primo motivo e l'annullamento dell'ordinanza impugnata (con la conseguente indicazione della necessità che, prima di chiedere o pronunciare la revoca, si provveda a fissare il termine per l'adempimento e, ove necessario, a valutare la concreta capacità del condannato di adempiere). Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    «il giudice, nella sentenza, stabilisce il termine, entro cui gli obblighi debbano essere adempiuti»

    La Corte ha ritenuto che il termine previsto dal sesto comma dell'art.165 c.p. sia un elemento essenziale della sospensione condizionale della pena quando questa è subordinata ad obblighi risarcitori: deve essere fissato dal giudice della cognizione o, in difetto, dall'appello o dal giudice dell'esecuzione; la mancata fissazione costituisce vizio di legittimità e non è sanabile come mero errore materiale.

  • art. 163 cod. pen.

    citato nel testo come termine legale di cinque o due anni

    I termini di cui all'art.163 (cinque anni per i delitti, due per le contravvenzioni) hanno natura di termine di prova; se il termine ex art.165 non è stato fissato né dal giudice della cognizione né da quello dell'esecuzione entro i termini opportuni, allora lo stesso coincide con la scadenza dei termini previsti dall'art.163.

  • art. 168 cod. pen.

    «la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e non adempia gli obblighi impostigli (...)»

    L'art.168 conferma la funzione risolutiva della clausola temporale: la revoca è collegata all'inosservanza dei termini stabiliti; perciò il dies ad quem è centrale per valutare l'inadempimento.

  • art. 167 cod. pen.

    citato nel testo in relazione all'estinzione del reato

    Art.167 riguarda l'estinzione del reato per decorso del periodo di prova; è richiamato come limite massimo entro il quale, in assenza di fissazione del termine ex art.165, il comportamento deve essere verificato.

  • art. 1183 cod. civ.

    citato nel testo: principio "quod sine die debetur, statim debetur"

    La giurisprudenza contrastante aveva invocato la regola civilistica della immediata esigibilità delle obbligazioni; le Sezioni Unite hanno tuttavia affermato che la disciplina penalistica (art.165) ha funzione autonoma e richiede comunque la fissazione di un termine a favore del condannato.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    citato nel testo in tema di divieto di reformatio in peius

    La Corte ha osservato che il giudice dell'appello può, anche d'ufficio, fissare il termine omesso in primo grado senza violare il divieto di reformatio in peius qualora l'indicazione del termine sia un atto dovuto per rendere integrale l'istituto ex art.165.

  • art. 6 CEDU e art. 27 Cost.

    riferimenti costituzionali e convenzionali sulla presunzione di non colpevolezza e funzione rieducativa

    Sottolineano che la sospensione condizionale della pena presuppone sentenza irrevocabile e che non è possibile anticipare revoche prima del giudicato; il principio rieducativo impone valutazioni sulle condizioni del condannato.

Massime di principio

  • Il termine per adempiere un obbligo risarcitorio imposto quale condizione della sospensione condizionale della pena è elemento essenziale dell'istituto e deve essere fissato nella sentenza; se manca, va fissato dal giudice d'appello o, successivamente, dal giudice dell'esecuzione.
  • Se né il giudice della cognizione né il giudice dell'esecuzione fissano il termine, il dies ad quem coincide con la scadenza dei termini di prova previsti dall'art.163 c.p. (5 anni per i delitti, 2 per le contravvenzioni).
  • La revoca della sospensione condizionale per inadempimento non può basarsi sull'assunto che l'obbligo sia immediatamente esigibile quando la sentenza non ha fissato il termine: prima di revocare occorre che sia stato individuato il termine utile o verificata la sua scadenza legale.
  • La procedura di correzione dell'errore materiale non è idonea a colmare l'omissione di fissazione del termine, perché si tratta di una statuizione obbligatoria a contenuto non predeterminato che richiede un apprezzamento motivato.
  • Il giudice della cognizione, prima di subordinare la sospensione condizionale a un onere risarcitorio, deve almeno valutare sommariamente la capacità economica del condannato quando dagli atti emergono elementi che ne pongano in dubbio l'esigibilità; analoga valutazione può essere svolta in sede esecutiva prima della revoca.
  • Il giudice d'appello può, anche d'ufficio, fissare il termine omesso in primo grado senza violare il divieto di reformatio in peius, poiché l'indicazione del termine è un atto dovuto per completare l'istituto.
  • In pratica, prima di chiedere o pronunciare la revoca della sospensione per mancato pagamento, il pubblico ministero e il giudice dell'esecuzione devono assicurarsi che sia stato fissato un termine valido per l'adempimento e, se sollevata, verificare l'effettiva impossibilità dell'obbligato a pagare.

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