Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37653/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna per truffa aggravata. Primo motivo: dedotta insussistenza del reato per assenza di condotta truffaldina. Secondo motivo: censura relativa alla recidiva, sostenendo che tale circostanza le sarebbe stata contestata in appello quando il reato sarebbe già stato prescritto

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a sindacare valutazioni di merito già compiute dalla Corte d'appello senza indicare violazioni di legge o vizi di motivazione manifesti; la motivazione d'appello è stata ritenuta lineare, completa e conforme alle regole processuali. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato poiché l'imputata aveva impugnato la recidiva contestandone l'insussistenza e non la mancata contestazione per prescrizione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile 3story Co.Ltd., liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e completa e che le valutazioni probatorie fossero esposte nel rispetto delle regole di motivazione previste dall'art. 192 c.p.p., quindi non sussisteva vizio logico o omissione rilevante

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un nuovo esame libero delle prove o un normale sindacato sulle scelte valutative del giudice di merito: il ricorso deve mirare a violazioni di legge o a vizi di motivazione manifesti
  • Le censure di fatto riproposte in Cassazione senza indicazione di errori giuridici o di contraddizioni evidenti sono inammissibili
  • Questioni di recidiva vanno formulate e contestate con precisione nel corso del processo; impugnare la recidiva per la sua esistenza è diverso dal sostenere una mancata contestazione per prescrizione
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese, ammende e rifusione delle spese della parte civile costituita
  • Per avere probabilità di successo in Cassazione è necessario impostare i motivi su profili di diritto chiaramente identificabili (violazione di norme, nullità, vizi formali o contraddizioni manifeste nella motivazione)
  • La parte civile che ha ottenuto riconoscimento in grado di merito può ottenere la liquidazione delle spese anche in sede di legittimità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.