Cassazione Penale, Sentenza n. 37653/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna per truffa aggravata. Primo motivo: dedotta insussistenza del reato per assenza di condotta truffaldina. Secondo motivo: censura relativa alla recidiva, sostenendo che tale circostanza le sarebbe stata contestata in appello quando il reato sarebbe già stato prescritto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a sindacare valutazioni di merito già compiute dalla Corte d'appello senza indicare violazioni di legge o vizi di motivazione manifesti; la motivazione d'appello è stata ritenuta lineare, completa e conforme alle regole processuali. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato poiché l'imputata aveva impugnato la recidiva contestandone l'insussistenza e non la mancata contestazione per prescrizione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile 3story Co.Ltd., liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e completa e che le valutazioni probatorie fossero esposte nel rispetto delle regole di motivazione previste dall'art. 192 c.p.p., quindi non sussisteva vizio logico o omissione rilevante
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame libero delle prove o un normale sindacato sulle scelte valutative del giudice di merito: il ricorso deve mirare a violazioni di legge o a vizi di motivazione manifesti
- Le censure di fatto riproposte in Cassazione senza indicazione di errori giuridici o di contraddizioni evidenti sono inammissibili
- Questioni di recidiva vanno formulate e contestate con precisione nel corso del processo; impugnare la recidiva per la sua esistenza è diverso dal sostenere una mancata contestazione per prescrizione
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese, ammende e rifusione delle spese della parte civile costituita
- Per avere probabilità di successo in Cassazione è necessario impostare i motivi su profili di diritto chiaramente identificabili (violazione di norme, nullità, vizi formali o contraddizioni manifeste nella motivazione)
- La parte civile che ha ottenuto riconoscimento in grado di merito può ottenere la liquidazione delle spese anche in sede di legittimità
Testo integrale
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