Cassazione Penale, Sentenza n. 37651/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Catanzaro che aveva ritenuto Oliva responsabile di furto ed estorsione in danno di Cavaliere Francesco (capi 15 e 16) e Ciancio responsabile di concorso nell'estorsione (capo 17). Ciancio deduce: (1) vizio nella valutazione dell'imputabilità perplessità sulle conclusioni peritali circa la capacità di intendere e volere e di stare in giudizio; (2) mancata acquisizione di prova decisiva consistente nella rinnovazione della testimonianza della persona offesa; (3) vizio di motivazione quanto al ruolo dell'imputato sostenendo che avesse agito solo per interesse della vittima. Oliva deduce: (1)-(2) invalidità dell'identificazione fotografica e del riconoscimento in udienza (contestando il rispetto dell'art. 213 c.p.p.) e assenza di riscontri intercettativi; (3) omissione della declaratoria di prescrizione in relazione al calcolo dei termini e al bilanciamento di aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione sintetica: per Ciancio, la Corte d'appello ha svolto una motivazione ampia e rigorosa, valorizzando la consulenza peritale di appello e spiegando perché le censure della difesa non scalfivano l'accertamento dell'imputabilità; ha inoltre motivato la scelta di non rinnovare la prova testimoniale, ritenendo decisive le intercettazioni che fondavano la responsabilità per il capo 17, e ha spiegato adeguatamente il ruolo dell'imputato. Per Oliva, i giudici di merito hanno legittimamente utilizzato l'individuazione fotografica e il riconoscimento in udienza come elementi valutabili nel libero convincimento; la doglianza sulla prescrizione è infondata perché, ai fini del computo della prescrizione, devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se subvalutate nel bilanciamento con attenuanti.
Norme richiamate
art. 213 cod. proc. pen.
La Corte ritiene che l'identificazione e il riconoscimento non siano esclusi come elementi di prova purché rispettino le garanzie processuali; la valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice di merito salvo violazioni formali rilevanti
art. 192 cod. proc. pen.
La Cassazione richiama il principio che il sindacato in sede di legittimità non deve trasformarsi in riesame delle valutazioni di merito che risultino logicamente motivate; le censure devono evidenziare violazioni di legge, mancanze argomentative o illogicità palese
art. 157, comma 3 cod. pen.
Ai fini della prescrizione occorre considerare le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche quando, nel giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p.), le attenuanti prevalgano; il bilanciamento non incide sulla determinazione della pena massima ai fini prescrizionali
art. 69 cod. pen.
Il giudizio di prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti è rilevante per la determinazione della pena ma non modifica la rilevanza delle aggravanti ad effetto speciale ai fini della prescrizione
Massime di principio
- La Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito se la Corte d'appello ha motivato in maniera completa e logica: le critiche che ripetono i rilievi già esaminati in appello sono inammissibili
- Le valutazioni peritali riguardanti la capacità di intendere e di volere sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi di diritto o di manifesta illogicità e non per un mero dissenso sulle conclusioni tecniche
- L'identificazione fotografica e il riconoscimento in udienza possono costituire prova utile nel libero convincimento del giudice, salvo violazioni specifiche delle garanzie procedurali previste (es. art. 213 c.p.p.)
- La richiesta di rinnovazione della prova (es. riascolto della persona offesa) può essere rigettata quando vi siano già elementi decisivi (es. intercettazioni) che escludono la rilevanza della nuova assunzione probatoria
- Ai fini della prescrizione si devono considerare le aggravanti ad effetto speciale anche se nel bilanciamento con le attenuanti sono state ritenute subvalenti; perciò la declaratoria di prescrizione non è automatica quando le aggravanti incidono sul massimale della pena
- Nelle impugnazioni in Cassazione è strategico puntare su vizi di diritto, carenze argomentative o illogicità manifeste piuttosto che su una semplice rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati in appello
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