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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37651/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Catanzaro che aveva ritenuto Oliva responsabile di furto ed estorsione in danno di Cavaliere Francesco (capi 15 e 16) e Ciancio responsabile di concorso nell'estorsione (capo 17). Ciancio deduce: (1) vizio nella valutazione dell'imputabilità perplessità sulle conclusioni peritali circa la capacità di intendere e volere e di stare in giudizio; (2) mancata acquisizione di prova decisiva consistente nella rinnovazione della testimonianza della persona offesa; (3) vizio di motivazione quanto al ruolo dell'imputato sostenendo che avesse agito solo per interesse della vittima. Oliva deduce: (1)-(2) invalidità dell'identificazione fotografica e del riconoscimento in udienza (contestando il rispetto dell'art. 213 c.p.p.) e assenza di riscontri intercettativi; (3) omissione della declaratoria di prescrizione in relazione al calcolo dei termini e al bilanciamento di aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione sintetica: per Ciancio, la Corte d'appello ha svolto una motivazione ampia e rigorosa, valorizzando la consulenza peritale di appello e spiegando perché le censure della difesa non scalfivano l'accertamento dell'imputabilità; ha inoltre motivato la scelta di non rinnovare la prova testimoniale, ritenendo decisive le intercettazioni che fondavano la responsabilità per il capo 17, e ha spiegato adeguatamente il ruolo dell'imputato. Per Oliva, i giudici di merito hanno legittimamente utilizzato l'individuazione fotografica e il riconoscimento in udienza come elementi valutabili nel libero convincimento; la doglianza sulla prescrizione è infondata perché, ai fini del computo della prescrizione, devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se subvalutate nel bilanciamento con attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 213 cod. proc. pen.

    La Corte ritiene che l'identificazione e il riconoscimento non siano esclusi come elementi di prova purché rispettino le garanzie processuali; la valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice di merito salvo violazioni formali rilevanti

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Cassazione richiama il principio che il sindacato in sede di legittimità non deve trasformarsi in riesame delle valutazioni di merito che risultino logicamente motivate; le censure devono evidenziare violazioni di legge, mancanze argomentative o illogicità palese

  • art. 157, comma 3 cod. pen.

    Ai fini della prescrizione occorre considerare le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche quando, nel giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p.), le attenuanti prevalgano; il bilanciamento non incide sulla determinazione della pena massima ai fini prescrizionali

  • art. 69 cod. pen.

    Il giudizio di prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti è rilevante per la determinazione della pena ma non modifica la rilevanza delle aggravanti ad effetto speciale ai fini della prescrizione

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito se la Corte d'appello ha motivato in maniera completa e logica: le critiche che ripetono i rilievi già esaminati in appello sono inammissibili
  • Le valutazioni peritali riguardanti la capacità di intendere e di volere sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi di diritto o di manifesta illogicità e non per un mero dissenso sulle conclusioni tecniche
  • L'identificazione fotografica e il riconoscimento in udienza possono costituire prova utile nel libero convincimento del giudice, salvo violazioni specifiche delle garanzie procedurali previste (es. art. 213 c.p.p.)
  • La richiesta di rinnovazione della prova (es. riascolto della persona offesa) può essere rigettata quando vi siano già elementi decisivi (es. intercettazioni) che escludono la rilevanza della nuova assunzione probatoria
  • Ai fini della prescrizione si devono considerare le aggravanti ad effetto speciale anche se nel bilanciamento con le attenuanti sono state ritenute subvalenti; perciò la declaratoria di prescrizione non è automatica quando le aggravanti incidono sul massimale della pena
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è strategico puntare su vizi di diritto, carenze argomentative o illogicità manifeste piuttosto che su una semplice rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati in appello

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