Cassazione Penale, Sentenza n. 37654/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, confermando in parte la pronuncia di primo grado, ha ritenuto la loro responsabilità per concorso in tentata estorsione pluriaggravata e per lesioni (assolvendo invece per il sequestro di persona). Tammaro deduce vizio di motivazione sulla presunta illiceità del credito (richiamando la sentenza delle Sezioni Unite "Filardo"), contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena e la qualificazione della recidiva. Esposito e Cortopasso censurano l'attendibilità delle persone offese (sostenendo che intercettazioni e videoregistrazioni sconfessino le loro versioni) e contestano il diniego delle attenuanti e la misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. In particolare: il ricorso di Tammaro è ritenuto manifestamente inammissibile perché la Corte territoriale aveva correttamente motivato la non applicabilità della disciplina invocata (ritenendo la posizione debitoria del Mancieri di origine illecita sulla base di dichiarazioni, messaggi whatsapp e dichiarazioni della Fusco, nonché elementi di contesto come videocamere e rafforzamenti della porta). Anche le doglianze su attenuanti generiche e pena sono inammissibili per genericità o per essere critiche di valutazione probatoria non consentite in Cassazione. I ricorsi di Esposito e Cortopasso sono inammissibili perché mirano a una riconsiderazione del giudizio di fatto; i giudici d'appello hanno fornito una motivazione esauriente, fondata su riscontri (intercettazioni, referto delle lesioni, fotogrammi video). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma la cui applicabilità sarebbe dovuta impedire la condanna; la Corte ha ritenuto che non sussistesse la causa ostativa o la tutela invocata perché la posizione debitoria era di origine illecita, come emerso dagli elementi probatori.
Nel testo della sentenza è menzionata la qualificazione del fatto in relazione a questa norma; la Corte territoriale ha spiegato perché il fatto non potesse essere qualificato in termini favorevoli ai ricorrenti tenuto conto dell'illecità del credito e delle circostanze emerse.
Sentenza Sezioni Unite "Filardo"
Invocata dal ricorrente per sostenere la non applicabilità della qualificazione contestata; la Corte ha ritenuto che i presupposti richiamati dalla massima non fossero soddisfatti alla luce degli elementi probatori (dichiarazioni, messaggi, video).
Richiamato in relazione al dovere di motivazione dei giudici; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente e puntuale, dunque non sussistevano vizi di illogicità o mancanze manifesti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche devono essere specifiche: richieste generiche prive di indicazione degli elementi a sostegno sono dichiarate inammissibili.
- Quando la qualificazione giuridica del fatto si fonda su accertamenti sulla natura del credito (lecita/illecita), è necessario indicare elementi concreti che dimostrino l'errore nella valutazione del giudice di merito; mere affermazioni generiche non bastano.
- La Corte di appello può ritenere attendibili le dichiarazioni delle persone offese se queste trovano riscontro in altri elementi (intercettazioni, videoriprese, referti medici); tali riscontri rendono difficile il successo di censure in Cassazione.
- Per contestare la sussistenza della recidiva o la determinazione della pena è necessario sollevare specifiche doglianze di diritto o di manifesta illogicità della motivazione, non semplici proteste sull'entità della sanzione.
- In cassazione è efficace proporre motivi che evidenzino violazioni di legge, nullità o macroscopiche lacune nella motivazione (vizi percepibili "ictu oculi"); altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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